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Diritto di accesso ai documenti amministrativi: se la richiesta provenga da legale, questi deve provare il mandato con cui sia stata conferita rappresentanza, in connessione con un mandato in sede giurisdizionale

In via generale, il diritto di accetto è esercitato da chi ne abbia interesse, e non da terzi, per cui l’eventuale richiesta di accesso a documenti amministrativi da parte di legale dell’interessato non è suscettibile di accoglimento, in quanto trattandosi di procedimenti amministrativi (e non giurisdizionali) non possono trovare applicazione istituti di rappresentanza previsti dalle norme nei procedimenti giurisdizionali, salvo che una tale richiesta non si collochi funzionalmente nel contesto, anche strumentalmente, di un procedimento giurisdizionale.
Il Consiglio di Stato, Sez. 5^, sent. n. 4839/2013 del 30/9/2013 ha avuto modo di approfondire questi aspetti, considerando come sia noto che il Regolamento in materia di accesso ai documenti (d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184), dopo avere confermato il principio di origine legislativa (art. 22, comma 1, legge n. 241/1990) per cui l’accesso compete a chiunque abbia un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto, stabilisce che il richiedente l’ostensione debba dimostrare la propria identità e, “ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato” (art. 5, comma 2, d.P.R. cit.): il che comporta la conseguenza che, se già in caso di semplici dubbi sull’effettività dei poteri rappresentativi del richiedente non potrà avere luogo l’accoglimento della richiesta di ostensione presentata in via informale, ove il richiedente risulti, invece, del tutto carente di legittimazione anche la sua richiesta di accesso formale dovrà essere disattesa (cfr. gli artt. 6, commi 1 e 3, d.P.R. cit.).
Per quanto precede, non vi è dubbio che anche le richieste di accesso presentate, per conto di un interessato, dal suo legale, debbano in via di principio soddisfare la regola -appena vista- della necessità di una dimostrazione dei poteri di rappresentanza vantati dal richiedente. In coerenza con i relativi principi, la giurisprudenza di questa Sezione ha del resto già osservato da tempo (sentenza 5 settembre 2006, n. 5116) quanto segue. “La domanda di accesso deve essere avanzata dalla parte che vi ha interesse; può anche essere presentata da un suo legale, ma, in tal caso, deve essere accompagnata – per asseverare l’effettiva provenienza della richiesta da parte di soggetto interessato – da copia di apposito mandato o incarico professionale ovvero da sottoscrizione congiunta dell’interessato stesso. La sottoscrizione diretta sulla nota inviata dal legale o copia del mandato da parte del diretto interessato a favore di legale stesso integrano, infatti, elementi di certezza essenziali ai fini della imputabilità della richiesta e assunzione delle eventuali relative responsabilità (sia da parte del richiedente che del funzionario chiamato all’estensione di quanto richiesto), nonché ai fini della verifica di sussistenza di un concreto interesse alla richiesta medesima; in mancanza di che, come nella specie, deve escludersi che il silenzio serbato dall’Amministrazione possa essere configurato come illegittimo e che possa, quindi, essersi consolidato il diritto all’accesso” (così la sentenza n. 5116/2006 cit.; nello stesso senso è orientata anche la giurisprudenza di primo grado : v. ad es. T.A.R. Lazio, III, 2 luglio 2008, n. 6365; T.A.R. Toscana, I, 15 luglio 2009, n. 1282; T.A.R. Campania, Napoli, V, 9 marzo 2009, n. 1331). L’impostazione appena delineata vale anche, in linea di principio, per l’ipotesi in cui l’interessato abbia già precedentemente rilasciato al proprio legale un mandato professionale per la proposizione di un ricorso giurisdizionale. In tal caso, tuttavia, non sussiste la necessità, per il legale che debba richiedere l’accesso ad un documento connesso al contenzioso per il quale è stato officiato, di munirsi di un ulteriore ed apposito mandato, sufficiente essendo quello già ottenuto.
L’avvocato che sia già munito di mandato difensivo conferito con le forme d’uso (nella specie, attributivo di “ogni più ampio potere di legge”), invero, così come può senz’altro rivolgere al Giudice adito un’istanza istruttoria diretta all’acquisizione di documenti, allo stesso modo deve reputarsi abilitato a perseguire tale risultato presentando direttamente, nella propria qualità, un’istanza di accesso all’Amministrazione controparte del giudizio già pendente.
Questo, naturalmente, sempre che si tratti dell’acquisizione di atti che siano obiettivamente connessi all’oggetto dell’impugnativa precedentemente proposta, condizione che peraltro nella fattispecie ricorre con evidenza.


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