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La richiesta di modiche somme di denaro per atti gratuiti può integrare gli estremi del licenziamento

Il rilascio di certificati di morte previsti come gratuiti non abilitano il dipendente alla richiesta anche di modiche somme per i servizi resi

Il rilascio di certificati di morte previsti come gratuiti non abilitano il dipendente alla richiesta anche di modiche somme per i servizi resi. L’assoluzione penale per la modicità delle somme ricevute, al di sotto dei limiti previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, non esimono l’ente dall’attivazione dell’azione disciplinare. La Cassazione (sentenza del 12 febbraio 2021, n. 3659) ha ritenuto legittimo il provvedimento espulsivo del dipendente dell’anagrafe che richiedeva 5 euro per ogni certificato di morte rilasciato, invece, che rilasciarlo in modo gratuito così come previsto.

La vicenda

A seguito di registrazione su di un arco temporale di alcuni mesi, è emerso che un dipendente avrebbe rilasciato certificati di morte agli utenti richiedendo 5 euro anziché rilasciarli in modo gratuito. Il procedimento penale si era concluso in senso favorevole per il dipendente, in ragione della modicità delle somme ricevuto in quanto non provato che le regalie accettate avessero superato quei 150 euro per anno solare che i codici di comportamento per i pubblici dipendenti pongono alla soglia-limite ammessa. Il procedimento disciplinare, invece, si era concluso con il licenziamento con preavviso. Il Tribunale di primo grado e, successivamente, la Corte di appello confermavano la legittimità del licenziamento disciplinare, in quanto effettuato in violazione del codice di comportamento dell’ente, ritenendo che la richiesta o accettazione di regali o di altre utilità anche di modico valore qualora come nella specie non “d’uso” (in quanto correlata alla definizione, nell’interesse di chi aveva erogato l’utilità, di una pratica amministrativa) integrasse un comportamento contrario ai doveri d’ufficio. A nulla rilevando l’esito assolutorio del Tribunale penale in relazione al reato di corruzione e rimarcava l’autonomia della valutazione in sede disciplinare sotto il profilo dell’inadempimento dei doveri ed obblighi che il dipendente è tenuto ad osservare.

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