MAGGIOLI EDITORE - Servizidemografici.com


Il c. d. decreto (legislativo) "Severino" forse non presenta vizi di costituzionalità. L'incandidabilità non è un aspetto del trattamento sanzionatorio penale del reato, ma si traduce nel difetto di un requisito soggettivo per l'elettorato passivo

Con la sentenza n. 8696/2013 dell’8/10/2013 emessa dal T.A.R. per la regione Lazio, sede di Roma, Sez. 2-bis, a seguito di contenzioso elettorale  sulle operazioni per le elezioni del consiglio comunale di Roma (ora, Roma Capitale), è stato considerato come, rifacendosi alla giurisprudenza di legittimità, proprio con riferimento alle previgenti analoghe previsioni dell’art. 58 T.U.E.L., che non assumono rilievo, ai fini del venir meno della causa di incandidabilità, né il fatto che la condanna sia stata sottoposta a sospensione condizionale (che l’art. 166, 1 C.P.   oggi estende anche alle pene accessorie), né l’avvenuta concessione dell’indulto di cui alla L. 31/7/2006 n. 241, poiché l’incandidabilità non è un aspetto del trattamento sanzionatorio penale del reato, ma si traduce nel difetto di un requisito soggettivo per l’elettorato passivo (Cassazione, sez. I^  civ., sent. n.  1831 del 27/5/ 2008, n. 13831).

La Suprema Corte ha anche precisato che in questa materia opera la compressione del diritto di elettorato passivo che trova la sua giustificazione nel “venir meno di un requisito soggettivo essenziale per l’accesso alle cariche elettive o per la permanenza dell’eletto nell’organo elettivo“, postulato dalla giurisprudenza costituzionale, prescindendo dal fatto che i comportamenti tenuti non siano più censurati o censurabili, in ragione del buon comportamento successivamente tenuto dal suo autore, ad eccezione del caso in cui sia tempestivamente intervenuta la riabilitazione (Cassazione, sez. 1^ civ. I sent. n. 7593 del , 21/4/ 2004). E non a caso, per quanto riguarda la parallela materia dell’elettorato attivo, l’art. 2, 2 (secondo periodo)  T.U. di cui al d.P.R. 20/3/1967, n.  223/1967 dispone espressamente che “la sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della previsione del diritto di elettorato”.

D’altra parte, il richiamo all’art. 106, 1 C.P., lungi dall’infirmare tale ricostruzione, la conferma, proprio perché dimostra che nello stesso ambito dell’ordinamento penalistico la sentenza di condanna esplica alcuni effetti nonostante l’avvenuta estinzione del reato. E’ noto a questo proposito, il dibattito della dottrina penalistica in ordine alla questione della natura giuridica e della qualificazione dogmatica delle cd. “cause di estinzione del reato”, in cui si rinvengono anche alcune tesi volte a ritenere che queste ultime agiscano solamente sul piano degli effetti penali del medesimo. Ai fini che qui interessano basta rilevare che il reato, inteso come fatto storico, permane; e ciò è dimostrato dal fatto che il menzionato art. 106, 1 C.P.  non va considerato come una norma “esclusiva”: si pensi (es.)  all’art. 170 C.P., secondo cui “quando un reato è il presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non si estende all’altro reato”, mentre la “causa estintiva di un reato, che è elemento costitutivo o circostanza aggravante aggravante di un reato complesso, non si estende al reato complesso”. Del tutto importante il punto per cui l’incandidabilità non è un aspetto del trattamento sanzionatorio penale del reato, ma si traduce nel difetto di un requisito soggettivo per l’elettorato passivo.

Allegato:

TAR Lazio Roma sez. II bis 8/10/2013 n. 8696

 

 


www.servizidemografici.com