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TRGA Bolzano 3.10.2013, n. 296
Il giudice di pace non può autenticare le firme apposte alle liste di candidatura alle elezioni provinciali al di fuori del territorio di competenza territoriale

 

TRGA Bolzano 3.10.2013, n. 296 > la sentenza

1. In caso di esclusione di una lista, non è necessaria la comunicazione ai ricorrenti dell’avvio del procedimento di esclusione, essendo l’attività dell’Ufficio elettorale centrale da considerarsi connotata, in re ipsa, da particolari esigenze di celerità del procedimento, tali da giustificare tale omissione.

2. In generale, sussiste il requisito della territorialità in ordine all’attività di autenticazione delle sottoscrizioni che, nel caso sia effettuata da organi aventi competenza territoriale delimitate, va circoscritta a tale ambito. Anche in casi analoghi (per esempio in caso di autenticazione di firme in materia elettorale da parte dei consiglieri comunali e provinciali, notai, segretari comunali, cancellieri) vale la regola secondo la quale tali soggetti non possono svolgere tali mansioni indiscriminatamente, senza limiti territoriali come può ricavarsi, in termini sistematici, in virtù di plurime e concordanti norme a contenuto omogeneo, e a “ratio” comune, che possono assumersi, nel loro complesso, come espressione di un principio generale che si estende, per sua logica capacità integrativa, a tutte le previsioni di analoghe funzioni “certative” recanti la medesima “ratio”, (e ciò, appunto, in assenza di espressa deroga al principio stesso nella singola fattispecie considerata). Non si discute il principio, secondo cui i pubblici ufficiali dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente nel territorio di competenza dell’ufficio di cui sono titolari (principio contenuto anche nelle Istruzioni del Ministero dell’interno del 2009 per la presentazione ed ammissione delle candidature): il luogo dove è avvenuta l’autenticazione delle firme non costituisce un elemento esterno all’atto compiuto, ma rappresenta anzi un elemento essenziale dell’atto, con la conseguenza che l’attestazione di data e luogo di autenticazione delle firme rientra nel contenuto dell’atto assistito da fede privilegiata. Non vale, peraltro, in questa fattispecie la regola per cui si considera valida la sottoscrizione autenticata da soggetto in assenza o in caso di illeggibilità del timbro: infatti, una cosa è l’irregolarità meramente formale quale la mancanza o la non leggibilità del timbro della autorità autenticante, dell’indicazione del luogo di autenticazione, nonché dell’indicazione della qualificazione dell’autorità autenticante, purché autorizzata”), in quanto l’autorità autenticante è, comunque, legittimata all’autenticazione, altra cosa è la sottoscrizione autenticata da soggetto avente competenza in un determinato distretto territoriale (quale il giudice di pace) che abbia effettuato l’autenticazione al di fuori del territorio. In quest’ultimo caso, infatti, la firma non può essere considerata autenticata e la lista sottoscritta può risultare non ammissibile per mancato raggiungimento del numero richiesto di firme.


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