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D.L. 18/2020 (cd. "Cura Italia"): disposizioni relative all'accoglienza degli immigrati

In materia di immigrazione si segnalano, in primo luogo, una serie di disposizioni relative all’accoglienza degli immigrati in considerazione delle esigenze correlate allo stato di emergenza (art. 86-bis).

A tal fine, vengono prorogati al 31 dicembre 2020 i progetti degli enti locali in scadenza al 30 giugno nell’ambito del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI), la cosiddetta seconda accoglienza.
Inoltre, viene introdotta la possibilità che gli stranieri rimangano – fino alla fine dello stato di emergenza – nei centri di accoglienza che li ospitano (centri di prima e seconda accoglienza e CAS – centri di accoglienza straordinaria), anche se sono venute meno le condizioni per la loro permanenza, previste dalle disposizioni vigenti, nelle medesime strutture.
Si prevede poi che nelle strutture del SIPROIMI possano essere ospitati anche i richiedenti protezione internazionale e i titolari di protezione umanitaria sottoposti al periodo di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (su disposizione del prefetto) ed in generale persone in stato di necessità (su disposizione degli enti locali).
Infine, si dà facoltà ai prefetti di modificare i contratti in essere per lavori, servizi o forniture supplementari in determinate strutture di accoglienza (CAS, strutture ricettive temporanee per i minori non accompagnati, hotspot), sempre con il fine di assicurare la tempestiva adozione di misure dirette al contenimento della diffusione del COVID-19.

In secondo luogo, il decreto estende fino al 31 agosto 2020 la validità dei permessi di soggiorno di cittadini di Paesi terzi, così come la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale o per ricongiugimento familiare, o per lavoro per casi particolari disciplinati dal TU immigrazione, nonchè l’efficacia di ulteriori titoli di soggiorno in Italia. E’ inoltre prevista la proroga dei termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale (art. 103, co. 2-quater e e 2-quinques).

Infine, si segnala la disposizione che, in deroga all’art. 38 del D.Lgs. 165/2001, consente alle pubbliche amministrazioni, per la tutta la durata del periodo emergenziale, di assumere, per l’esercizio di professioni sanitarie e per la qualifica di operatore socio sanitario, i cittadini di paesi extra UE titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare, fermo restando ogni altro limite di legge.


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