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Individuazione dei Paesi di origine sicuri, ai sensi dell’art. 2-bis del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25

In Gazzetta Ufficiale n.  235 del 7 ottobre 2019 è stato pubblicato il Decreto del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale 4 ottobre 2019 ad oggetto “Individuazione dei Paesi di origine sicuri, ai sensi dell’articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25“.

L’art. 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, prevede, con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell’interno e della giustizia, l’adozione di un elenco dei Paesi di origine sicuri.

Sono considerati Paesi di origine sicuri: Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Senegal, Serbia, Tunisia e Ucraina.

>> DECRETO 4 OTTOBRE 2019


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