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Consiglio comunale, assenze e condizioni per la dichiarazione di decadenza per plurime assenze

Il T.A.R. per la regione Veneto, Sez. 1^, sent. n. 1131 del 24/9/2013, ha ritenuto illegittima la delibera del consiglio comunale che dichiara la decadenza dalla carica di un consigliere comunale, perché risultato assente per nove sedute dell’assemblea comunale nel corso di un anno senza giustificato motivo, nel caso in cui i verbali delle sedute del consiglio comunale, in cui il consigliere è risultato assente, invero non indichino, come invece avrebbero dovuto, proprio in ossequio al principio di leale e trasparente collaborazione, la natura dell’assenza e la conseguente valutazione dell’assemblea, limitandosi soltanto a segnalare che il consigliere non era presente alla seduta, così ingenerando nello stesso la erronea convinzione dell’avvenuta giustificazione della assenza.
Inoltre, l’assemblea non ha richiesto nell’immediatezza, ovvero nella seduta successiva, contezza dell’assenza, così alimentando e giustificando l’ambigua prassi della giustificazione automatica delle assenze, formalmente risolta soltanto dopo che il rappresentante comunale aveva cumulato il numero di assenze tali da comportare una sua destituzione dalla carica, carica che, in quanto espressione della volontà dei cittadini del comune poteva e doveva essere revocata, invece, soltanto dopo aver appurato in modo palese ed incontrovertibile la sussistenza di una volontà del consigliere nell’espletamento del mandato rappresentativo ed una sua reale disaffezione al ruolo ricoperto. Tale omissione non può essere superata, ex post, attraverso mere contestazioni formali svolte nei confronti del consigliere e con la contestuale ingiunzione a giustificare tali assenze.
E’ principio generale dell’ordinamento quello per cui le contestazioni del fatto illecito in genere, devono avvenire in un termine ravvicinato; nel caso di specie la normativa interna prevede la decadenza dalla carica dopo cinque assenze nell’arco dell’anno, mentre l’amministrazione ha atteso che il consigliere incorresse in nove assenze prima di formulare la relativa contestazione, così da pregiudicare anche la sua difesa.
Il difetto di tale momento di trasparenza e la procrastinazione della contestazione ha, conseguentemente, compromesso la successiva valutazione del comportamento del consigliere da parte dell’organo comunale in termini di obiettività e trasparenza.
Di contro, il comportamento assunto dallo stesso ente, proprio alla luce delle esposte considerazioni, si appresta, invece, ad ambigue interpretazioni, non ultime quelle di interessate e soggettive determinazioni estranee ai motivi ed alle ragioni normativamente previste per la decadenza dalla carica dei rappresentati i cittadini.


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