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Elezioni, presentazione delle liste e competenze in materia di autenticazione delle firme. Il T.A.R. Toscana aderisce alle testi del Consiglio di Stato

Anche il T.A.R. per la regione Toscana, Sez. 2^, sent. n. 1312 del 26/9/2013 è stato chiamato a pronunciarsi sulla legittimazione delle firme richieste per la presentazione di liste per le elezioni “comunali”, in cui P. U. autenticante sia stato un consigliere provinciale, aderendo all’orientamento del Consiglio di Stato, Sez. 5^, sent. n. 2501 dell’8/5/2013, rilevando come un “… tale orientamento è condiviso dal Collegio, non potendosi equiparare le posizioni di quei pubblici ufficiali che hanno un potere certificatorio derivante dalle caratteristiche della funzione pubblica esercitata da quegli organi politici cui la legge attribuisce una potestà certificativa in relazione al ruolo ricoperto; mentre i primi si trovano in una posizione di sostanziale disinteresse per le sorti elettorali dei candidati cui certificano le firme, i secondi in genere sono mossi da un interesse politico. Per questo appare giustificato l’orientamento rigoroso assunto dal Consiglio di Stato di limitare la facoltà di certificare le firme non solo un determinato territorio come avviene per tutti i pubblici ufficiali, ma anche alla specifica competizione alla quale è legato il ruolo politico del certificatore. “.
Va ricordato anche come, sul tema, sia intervenuto, in termini di parere, sempre il Consiglio di Stato, con parere (appunto) della Sez. 1^, n. 3457/2013 del 26/7/2013.
Si, per altro, consentire di eccepire qualche perplessità e poca convinzione sull’argomentazione cui ricorre quest’ultima pronuncia, dato che distingue tra P. U. in relazione ad un presunto “interesse” (anche politico), considerandosi come quando si assolva ad una funzione pubblica, vi sia la qualificazione di P. U. il soggetto che rivesta una tale qualificazione è un P. U., mentre la condizione di “eletto” (nella fattispecie) e’ solo una delle condizioni per svolgere tale funzione.
Ne dovrebbe conseguire che il consigliere (comunale / provinciale) che se ne sia dichiarato disponibile, non agisce piu’ in quanto tale, magari quale consigliere aderente a questo o quello tra i gruppi politici nel consesso in cui rivesta tale carica, ma è un P.U. ad ogni effetto, tenuto anch’egli (o, anch’ella) ad osservare i principi di imparzialità e buon andamento (art. 97, 1 Cost.).


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