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Minori stranieri non accompagnati: accordo sul sistema di accoglienza

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione del 5 maggio ha definito e approvato un accordo sul sistema di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.
Si riporta di seguito il testo integrale, pubblicato anche sul sito www.regioni.it (sezione “conferenze”).
Accordo sul sistema di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati
Con il decreto 142/2015, che ha recepito l’intesa Stato regioni 10 luglio 2014, si è definito il sistema di accoglienza anche dei minori stranieri non accompagnati; in particolare gli articoli 18 e 19 definiscono competenze e modalità di intervento.
Le risorse finanziarie messe a disposizione dal Governo nazionale e le risorse aggiuntive della programmazione europea FAMI 2014/2020 permettono di realizzare concretamente il sistema.
Alla luce di quanto sopra si rende necessario definire un percorso di accoglienza strutturato che permetta la presa in carico istituzionale del minore dal momento dello sbarco o del primo rintraccio sino al raggiungimento dell’autonomia.
Il modello prefigurato si struttura sulla:
– PRIMA ACCOGLIENZA: gestita in strutture diffuse sul territorio nazionale con una garanzia di ospitalità di 50 minori per progetto distribuiti in strutture che possono accogliere fino a un massimo di 30 minori, con un turn over garantito di 60 giorni, finanziata dal Ministero dell’Interno sul fondo FAMI. Il Ministero a tal riguardo ha emanato un avviso per la realizzazione di tali strutture sul territorio con l’obiettivo di garantire la diffusione dell’accoglienza su tutto il territorio nazionale ed è in fase di approvazione il Decreto interministeriale che ne fissa i requisiti che dovranno essere recepiti, ai fini delle necessarie autorizzazioni, dalle Regioni.
– SECONDA ACCOGLIENZA: gestita in strutture della rete SPRAR dedicate ai MSNA ed in caso di insufficienza della ricettività SPRAR, in strutture del territorio o mediante lo strumento dell’affido. Allo scopo di creare omogeneità sui territori e coerenza con il finanziamento ministeriale di 45 euro pro die pro capite, e necessario che le singole Regioni recepiscano il documento relativo ai requisiti minimi per la seconda accoglienza dei MSNA, sanciti con accordo in Conferenza.
Al fine di realizzare compiutamente quanto proposto, occorre garantire la fluidità del sistema e coordinare le tempistiche dei provvedimenti che riguardano l’avvio dei due livelli di accoglienza.
In altri termini occorre che i bandi FAMI per la prima e la seconda accoglienza già pubblicati coevamente al Ministero dell’Interno siano accompagnati dalla proficua attivazione delle Regioni che favorisca la concreta implementazione del sistema.
L’esito positivo di questo percorso renderà possibile sottoporre al Ministero dell’Interno, nella qualità di ADG FAMI, una richiesta di interventi di sostegno dell’impegno territoriale ed azioni di sistema rivolte ai territori coinvolti nelle progettazioni previste dai bandi.
 
Documento Approvato – ACCORDO SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

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