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Accoglienza minori non accompagnati: la Regione Sicilia approva gli standard strutturali ed organizzativi

Con decreto presidenziale del 18 gennaio 2016 (pubblicato sulla G.U.R.S. n. 9 del 26 febbraio 2016), la Regione Sicilia ha approvato gli standard strutturali e organizzativi per le strutture di accoglienza di secondo livello dei minori stranieri non accompagnati. Per l’accoglienza di minori non accompagnati, gli enti interessati, in possesso dei requisiti previsti, dovranno chiedere l’iscrizione per la suddetta tipologia. Il Comune è tenuto ad esercitare l’attività di vigilanza degli enti iscritti all’albo regionale ex art. 26 della legge regionale 22/1986 ricadenti nel proprio ambito territoriale, verificando attraverso l’Ufficio di servizio sociale la qualità delle prestazioni socio-assistenziali assicurate ai minori e segnalando al Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali ogni circostanza che possa far venire meno il mantenimento dell’iscrizione all’albo regionale.

La Regione Sicilia, trovandosi ad affrontare il flusso di minori stranieri non accompagnati che approdano sulle proprie coste con la necessità di interventi di soccorso, di prima assistenza e di ospitalità, ha approvato gli standard strutturali e organizzativi per le strutture di secondo livello di accoglienza residenziale.
Gli standard approvati devono essere intesi come standard minimi.
Per l’accoglienza di minori non accompagnati, gli enti interessati, in possesso dei requisiti previsti, dovranno chiedere l’iscrizione per la suddetta tipologia e le comunità alloggio per minori che vorranno ospitare anche MSNA dovranno richiedere l’iscrizione per “struttura di accoglienza di secondo livello per MSNA”.
Per gli enti già iscritti all’albo regionale ex art. 26, legge regionale n. 22/86 o autorizzati al funzionamento per le tipologie “Strutture di accoglienza di secondo livello dei minori stranieri non accompagnati” o per “Comunità alloggio per minori”, è previsto un periodo massimo di un anno per l’adeguamento agli standard regionali approvati con il presente decreto.
La retta minima pro die pro capite prevista per l’accoglienza residenziale per i minori stranieri non accompagnati è quantificata in ogni caso in € 45,00.
Per le strutture già iscritte/ autorizzate all’albo regionale, ai sensi della legge regionale n. 22/86 per le tipologie “Strutture di accoglienza di secondo livello dei minori stranieri non accompagnati” e per “Comunità alloggio per minori”, il limite dei mq previsto dallo standard approvato dal decreto può essere derogato fino al 10% complessivo, fermo restando il limite minimo che non può essere inferiore a 150 mq.
Il Comune, in quanto istituzione presente sul territorio in grado di vigilare con attenzione e continuità sulla qualità dei servizi socio-assistenziali erogati, è tenuto ad esercitare l’attività di vigilanza degli enti iscritti all’albo regionale ex art. 26 della legge regionale n. 22/86 ricadenti nel proprio ambito territoriale, verificando attraverso l’Ufficio di servizio sociale la qualità delle prestazioni socio-assistenziali assicurate ai minori e segnalando al Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali ogni circostanza che possa far venire meno il mantenimento dell’iscrizione all’albo regionale.
La struttura di accoglienza di secondo livello per minori stranieri non accompagnati è un servizio residenziale, a carattere generalmente familiare, specializzato per l’accoglienza di minori che arrivano sul territorio regionale in situazioni di emergenza e per i quali, dopo un periodo limitato nei centri di accoglienza temporanea, necessita l’inserimento in strutture che garantiscano l’accompagnamento del minore in un percorso di crescita dell’identità personale e sociale, favorendone la progressiva responsabilizzazione e autonomia.
La struttura accoglie minori di età 14-18 anni trasferiti dal centro di prima accoglienza con contestuale comunicazione al comune presso il quale è ubicata la struttura e alla Procura per minori presso il competente Tribunale per i minorenni.
Le strutture ricettive dovranno avere una capacità ricettiva minima di 10 e massima di 15 posti. La struttura dovrà optare per un genere (maschio o femmina), con possibilità di singole deroghe disposte dall’autorità giudiziaria, qualora nella stessa siano ospitati fratelli o sorelle.
Al compimento del 18° anno di età il giovane ospitato deve essere dimesso dalla struttura e l’eventuale accoglienza in strutture e/o la permanenza sul territorio italiano saranno disposte in applicazione della normativa vigente in materia di immigrazione. La struttura dovrà restare aperta per 365 giorni per 24 ore.


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