MAGGIOLI EDITORE - Servizidemografici.com


Permesso di soggiorno
TAR CAmpania, 29 gennaio 2015, sez. VI, n. 552

T.A.R. Campania, sez. VI, 29 gennaio 2015, n. 552

1. Istanza di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno – falsa indicazione del luogo di residenza – mera irregolarità formale – non sussiste – rigetto dell’istanza – legittimità – va affermata.

2. Cittadini extracomunitari – rilascio del permesso di soggiorno – obbligo di comunicare il luogo di dimora abituale – finalità – specificazione.

3. Rilascio del permesso di soggiorno – certezza della situazione abitativa – presupposto indispensabile – sussiste.

1. La falsità delle indicazioni fornite in merito alla propria residenza in sede di richiesta del titolo di soggiorno (o del suo rinnovo) costituisce motivo sufficiente per il rigetto dell’istanza. Nell’ambito di tale procedura, pertanto, la falsa indicazione del luogo di residenza, non costituisce mera irregolarità formale ma è, anzi, da ritenersi circostanza assolutamente dirimente nel senso di imporre il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno (cfr., T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 11 luglio 2008 , n. 8707).

2. Il T.U. sull’immigrazione (d.lgs n. 286/1998) attribuisce particolare importanza all’obbligo dello straniero di comunicare il proprio luogo di abituale dimora tanto nella prima fase del soggiorno, quanto in caso di cambiamento della residenza; simili obblighi derivano all’esigenza di verificare che lo straniero abbia idonea sistemazione nonché a fini di pubblica sicurezza.

3. La certezza della situazione abitativa costituisce un presupposto indispensabile per ottenere il permesso di soggiorno, che “non può essere rilasciato in situazioni di forte precarietà alloggiativa, connesse a sostanziale irreperibilità dello straniero, anche sulla base di dichiarazioni rese da soggetti dalla stessa indicati come ospitanti” (Cons. Stato, sez. VI, 19.8.2008, n. 3961; Cons. Stato, sez. III, 10 luglio 2013, n. 3710).


www.servizidemografici.com