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Concessione della cittadinanza italiana
TAR Lazio, Roma, sez. II-quater, 19.1.2015, n. 816

TAR Lazio, Roma, sez. II-quater, 19 gennaio 2015, n. 816

1. Concessione della cittadinanza italiana – provvedimento altamente discrezionale – accoglimento – diritto soggettivo – va escluso – aspettativa giuridicamente tutelate – sussiste.

2. Domanda di concessione della cittadinanza italiana – provvedimento di diniego – motivazione – obbligo di indicare tutte le valutazioni dell’Amministrazione – non sussiste.

 

1. L’art. 9 della legge n. 91 del 1992 afferma che la cittadinanza “può essere concessa” ed i termini “può” e “concessa” sottolineano il carattere altamente discrezionale del provvedimento, rientrante secondo la tradizionale ed uniforme interpretazione della dottrina tra quelli di alta amministrazione: (Cons. St. n. 3006 del 2011 e n. 4748 del 2008). I requisiti prescritti dall’art. 9 costituiscono, pertanto, solo i presupposti che consentono di avanzare l’istanza di naturalizzazione al cui accoglimento si possono, forse ed al più, ravvisare aspettative giuridicamente tutelate (Cons. St., sez. IV, n. 798 del 1999). E ciò in quanto la concessione della cittadinanza italiana – lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l’assenza di fattori ostativi – rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all’interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell’attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri.

2. Il provvedimento di diniego della cittadinanza italiana non deve necessariamente riportare le notizie che potrebbero in qualche modo compromettere l’attività preventiva o di controllo da parte degli organi a ciò preposti, essendo sufficiente l’indicazione delle ragioni del diniego senza dover indicare tutte le valutazioni interne che hanno condotto al giudizio sfavorevole da parte del Ministero dell’Interno.

 


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