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Rinnovo del permesso di soggiorno
TAR Toscana sez. II 27/1/2015 n. 130

1. Rinnovo del permesso di soggiorno – istanza per ricongiungimento familiare – condizioni per il rigetto – atto vincolato – non sussiste – valutazione discrezionale – necessità.

2. Domanda di rinnovo del permesso di soggiorno – rigetto – ricorso gerarchico – decisione – valutazione degli elementi sopravvenuti – necessità.

TAR Toscana sez. II 27/1/2015 n. 130

1. In base all’art. 5 del T.U. sull’immigrazione (d.lgs. 286/1998), il rinnovo del permesso di soggiorno è rifiutato se sussistono circostanze ostative al rilascio e in tal caso il provvedimento negativo è vincolato. La seconda parte dell’art. 5 comma 5 dispone peraltro: “Nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell’articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”. Ciò significa che, ove ricorrano le condizioni previste dalla norma (relative al ricongiungimento familiare) il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno non costituisce più atto vincolato, ma presuppone una valutazione discrezionale dell’Amministrazione dell’Interno (T.A.R. Toscana, sez. II, 2 ottobre 2014, n. 1502).

2. La presentazione di un ricorso gerarchico comporta la prosecuzione, sostanzialmente senza soluzione di continuità, del procedimento originariamente avviato con la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno e dunque, ai fini della determinazione conclusiva, rilevano anche gli elementi sopravvenuti, secondo quanto disposto dall’art. 5 comma 5 del T.U. n. 286/1998 (cfr. TAR Toscana, sez. II, n. 1735/2013).


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