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Bonus bebè anche per i cittadini stranieri
D.P.C.M. 27.2.2015

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2015 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2015, che rende esecutivo l’art. 1, comma 125 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”, che prevede un assegno al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno.Il bonus bebè consiste in un assegno di importo pari a 960 euro annui per ciascun figlio, erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione per ogni figlio nato o adottato tra il 1º gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017.

Per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l’importo annuo dell’assegno è pari a 1.920 euro.L’assegno è corrisposto fino al compimento del terzo anno di eta’ ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.

Il bonus bebè può essere richiesto da un genitore residente in Italia e convivente con il figlio (art. 2.1. Dec. Att.) a condizione che il nucleo familiare, al momento della domanda e per tutta la durata del beneficio, abbia un ISEE in corso di validità non superiore a 25.000 annui.

In base alla legge il bonus spetterebbe soltanto ai cittadini italiani, ai cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, agli stranieri titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo. Tuttavia in base a diverse direttive comunitarie vi sono anche altre categorie di stranieri che hanno diritto alla prestazione. Si tratta di:

Chi appartiene a queste categorie è invitato a presentare la domanda entro i termini al fine di non perdere il diritto al bonus.


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