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Imposta di bollo: le copie autenticate ne sono soggette

La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, con sent. n. 21307/2013. Sez. Trib., del 18/9/2013, è stata chiamata a dirimere una questione (già in precedenza affrontata dalla Commissione tributaria provinciale e, quindi, dalla Commissione tributaria regionale) sorte in relazione al provvedimento sanzionatorio, adottato dall’Agenzia delle entrate, a carico di un notaio per insufficiente assolvimento dell’imposta di bollo: Secondo i giudici tributari, l’imposta di bollo, relativa all’autenticazione di copie, non sarebbe stata dovuta per i singoli allegati ad un atto, ma solo all’atto, per così dire, principale.

La Corte di Cassazione ha ritenuto che per le copie di atti redatti dal notaio, dichiarate conformi all’originale, l’art. 5 d.P.R. 26/10/1972, n. 642 prevede che “per copia si intende la riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme all’originale da colui che l’ha rilasciata” (lett. b), stabilendo, all’ultimo comma che “per le riproduzioni con mezzi meccanici, fotografici, chimici e simili il foglio si intende composto da quattro facciate sempre che queste siano unite o rilegate tra loro in modo da costituire un unico atto recante nell’ultima facciata la dichiarazione di conformità all’originale”. Inoltre, lo stesso art. 5 Tabella allegato B) al d.P.R. 26/10/1972, n. 642 considera l’esenzione dall’imposta di bollo, fra l’altro, le copie presentate ai competenti uffici “ai fini dell’applicazione della delle leggi tributarie”; in quanto norma di esenzione, quindi eccezionale, risulta inapplicabile ai casi non espressamente previsti.

Tale disposizione deve interpretarsi, secondo la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, nel senso che l’indicata esenzione spetta solo quando funzione specifica della “copia” presentata sia quella di permettere l’espletamento della procedura di tassazione, dovendosi invece escludere nel caso di copia di atto notarile “certificata conforme” da presentarsi in sede di registrazione, mancando anche il requisito della “redazione in un unico contesto”, previsto dalla citata normativa. In questo caso, pertanto, trova applicazione l’art. 1 della Tariffa, Parte 1^, allegato A) d.P.R. 26/10/1972, n. 642, che assoggetta a bollo le copie di atti notarili dichiarate conformi all’originale dal notaio rogante. Per quanto riguarda gli allegati degli atti conformi all’originale, essi risultano dotati ciascuno di propria autonomia, si precisa nella pronuncia, in quanto trattasi di documenti autonomi, non redatti dal notaio, che hanno diversa provenienza (nel caso di specie, si è trattato di certificazioni rilasciate dal Comune) e autonoma consistenza al di fuori dell’atto notarile stesso.

Sul punto, quindi, ha ragione l’Ufficio delle Entrate quando afferma che l’imposta di bollo è dovuta con riferimento a ciascun atto notarile e documento allegato della copia conferme all’originale dell’atto.


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