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Stato civile - Matrimonio dello straniero in Italia - irrilevanza della regolarità del soggiorno
Risposta quesito

Quesito: Cittadino marocchino non residente in Italia vuole contrarre matrimonio in Italia con cittadina italiana residente nel nostro comune. Ha presentato un regolare nulla osta rilasciatogli dal Consolato generale del Marocco a Verona in data 4.12.2013, ma ha sul passaporto (passaporto valido fino al 2017) un visto turistico ampiamente scaduto: valido dal 16.5.2013 al 1.7.2013. Possiamo procedere alle pubblicazioni e, quindi, alla celebrazione del matrimonio anche se è irregolare? Da come abbiamo capito leggendo le varie sentenze emesse e la circolare n. 21/2011 del Ministero dell’interno non dobbiamo più accertare la regolarità del soggiorno; quindi, non possiamo rifiutarci, ma come pubblico ufficiale dovrò procedere a denunciare la posizione irregolare del cittadino alla Questura? I colleghi di qualche altro comune ci hanno detto di procedere sia alle pubblicazioni che al matrimonio ed inviare la segnalazione in Questura …che tanto poi non succede nulla! Si sposeranno e poi richiederanno il permesso di soggiorno. Se possiamo procedere, dobbiamo fare la segnalazione dell’irregolarità? Cosa indichiamo sulla segnalazione e a chi dobbiamo inviarla?

Risposta: La regolarità del soggiorno per il cittadino straniero che volesse contrarre matrimonio in Italia, era un requisito che era stato aggiunto dalla legge 94/2009 all’art. 116 c.c. che era stato modificato di conseguenza. Successivamente. la Corte Costituzionale con sentenza n. 245 del luglio 2011, dichiarò incostituzionale tale modifica all’art. 116 c.c., ritenendo che la richiesta dello regolarità del soggiorno fosse in contrasto con i principi costituzionali, limitando il diritto al matrimonio non solo dello straniero ma anche del cittadino italiano che voleva sposarsi con lo straniero: pertanto, dal luglio 2011 tale verifica non deve essere più fatta né può essere richiesta alcuna documentazione in merito alle modalità in base alle quali il cittadino straniero soggiorna in Italia. L’ufficiale dello stato civile deve limitarsi a richiedere al cittadino straniero il nullaosta rilasciato dalla competente autorità del suo Stato e nessuna altra documentazione relativa al soggiorno: il passaporto deve servire come documento di identificazione del cittadino straniero, non certamente per indagare quali siano i visti e come sia entrato in Italia. Di conseguenza, non dovendosi fare alcuna indagine al riguardo, non si dovranno verificare eventuali carenze né sussiste obbligo di segnalare quello che non si è tenuti a controllare. In conclusione, se il cittadino straniero presenta un nulla osta in regola con l’art. 116 c.c. e non sussistono altri impedimenti previsti dagli articoli del codice civile, l’ufficiale di stato civile procede alle pubblicazione ed al successivo matrimonio, senza dover effettuare altri adempimenti


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