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Diritti all'interpretazione (e traduzione) attuata la direttiva 2010/64/UE
Con il D. Lgs. 4/3/2014 è stata data attuazione alla direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, con modifiche, anche, al C.P.P. ed il T.U.S.G..
Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 2 aprile 2014.
Le previsioni introdotte sono indirizzate a rendere effettivo, per gli indagati e gli imputati alloglotti che non parlano la lingua italiana, il diritto di piena e consapevole partecipazione al processo.
Vale la pena ricordare come il diritto all’interpretazione e alla traduzione per coloro che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento è sancito dall’art. 6 della CEDU (Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali) e che lo scopo della Direttiva del 2010 è quello di assicurare questo diritto al fine di garantire il diritto ad un processo equo. In tale direzione la Direttiva pone norme minime comuni da applicare con riguardo all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali al fine di rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri e per facilitare l’applicazione di tale diritto nella pratica. Partendo da basi fondamentali come la tutela dell’equità del procedimento e l’esercizio del diritto di difesa, la stessa Direttiva ha poi affrontato i temi dell’adeguatezza dell’assistenza linguistica, della garanzia di un livello di qualità sufficiente, del controllo sull’adeguatezza da parte degli Stati membri, dell’istituzione obbligatoria di un registro degli interpreti e dei traduttori per terminare con il controllo e l’intervento sul piano della formazione di questi professionisti.
Il D.Lgs. 32/2014, in attuazione della suddetta Direttiva, mira a garantire al cittadino straniero, che inciampi in un processo penale, la precisa comprensione di cosa accade, ai fini del corretto esercizio
del diritto alla difesa.
Il provvedimento afferma che l’imputato in stato di custodia cautelare, l’arrestato e il fermato, che non conoscono la lingua italiana, hanno diritto all’assistenza gratuita di un interprete per conferire con il difensore. Viene in tal modo elevata al rango di diritto la mera esigenza di comprendere gli eventi e di poter conferire con il proprio avvocato. Allo stesso modo si prevede che l’imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente, indipendentemente dall’esito del procedimento, da un interprete al fine di poter comprendere l’accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti e lo svolgimento delle udienze cui partecipa. Ha anche diritto all’assistenza gratuita di un interprete per le comunicazioni con il difensore prima di rendere un interrogatorio, ovvero al fine di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento.
Negli stessi casi evidenziati l’autorità procedente deve disporre la traduzione scritta, entro un termine congruo tale da consentire l’esercizio dei diritti e delle facoltà della difesa, dell’informazione di garanzia, dell’informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, dei decreti che dispongono l’udienza preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e dei decreti penali di condanna.
Onde evitare abusi è previsto che l’interprete e il traduttore siano nominati anche quando il giudice, il pubblico ministero o l’ufficiale di polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare.
Il legislatore rimette all’autorità giudiziaria l’accertamento della conoscenza della lingua italiana da parte del soggetto coinvolto nel procedimento, disponendo una presunzione di conoscenza della stessa, fino a prova contraria, per chi sia cittadino italiano.
Il recepimento della direttiva 2010/64/UE rappresenta un ulteriore passo in avanti nel rafforzamento delle garanzie processuali degli indagati ed imputati, necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie nelle materia penali aventi dimensione sovranazionale.
DOCUMENTI COLLEGATI
DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 32
“Attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.”
(GU Serie Generale n. 64 del 18-3-2014; in vigore dal 2/4/2014)
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