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Il sussidio economico concesso ai richiedenti asilo deve consentire loro di trovare, se del caso, un alloggio nel mercato privato della locazione
Corte di Giustizia Europea sez. IV 27/2/2014

L’aiuto economico può essere versato da organismi di assistenza pubblica, a condizione che questi ultimi rispettino le norme minime del diritto dell’Unione in materia di condizioni materiali di accoglienza

L’11 ottobre 2010 la famiglia Saciri ha depositato una domanda di asilo in Belgio. In pari data, l’Agenzia federale per l’accoglienza dei richiedenti asilo («Fedasil») ha informato la famiglia Saciri dell’impossibilità di fornirle una struttura di accoglienza e l’ha diretta verso il centro pubblico di assistenza sociale di Diest («OCMW»). Non avendo potuto ottenere un alloggio, la famiglia Saciri si è rivolta al mercato privato della locazione. Non essendo in grado di pagare il canone di locazione, essa ha presentato all’OCMW una domanda di aiuto economico, che è stata respinta in quanto tale famiglia faceva capo alle strutture di accoglienza gestite dalla Fedasil.

La giustizia belga ha quindi condannato la Fedasil a fornire accoglienza alla famiglia Saciri (il che è avvenuto il 21 gennaio 2011) e a versarle una somma di circa EUR 3 000 per i tre mesi durante i quali essa non aveva potuto essere alloggiata dalla Fedasil. Infatti, una direttiva dell’Unione (1) stabilisce che, qualora l’alloggio (tra altre condizioni materiali di accoglienza) non sia fornito in natura, esso va fornito in forma di sussidi economici o buoni. Per quanto concerne il periodo nel corso del quale la famiglia Saciri non ha beneficiato di un alloggio in natura né di un sussidio economico sufficiente per pagare il canone di locazione (da ottobre 2010 a gennaio 2011), la Fedasil nonché la famiglia Saciri hanno proposto appello dinanzi all’Arbeidshof te Brussel (Tribunale del lavoro di Bruxelles, Belgio). Quest’ultimo ha quindi sottoposto varie questioni alla Corte di giustizia.

Il giudice del rinvio intende sapere se uno Stato membro che conceda le condizioni materiali di accoglienza in forma di sussidi economici (e non in natura) debba dare questi sussidi a partire dal momento di presentazione della domanda di asilo e se debba assicurarsi che l’importo di tali sussidi sia tale da consentire ai richiedenti asilo di ottenere un alloggio.

Al riguardo, la Corte ricorda che il periodo durante il quale le condizioni materiali di accoglienza devono essere fornite comincia nel momento di presentazione della domanda di asilo, come risulta dal testo, dalla struttura generale e dalla finalità della direttiva.

Inoltre, la Corte deduce altresì dalla direttiva che l’aiuto economico concesso deve essere sufficiente a garantire un livello di vita dignitoso e adeguato per la salute nonché il sostentamento dei richiedenti asilo, fermo restando che lo Stato membro deve adattare le condizioni di accoglienza alle particolari esigenze del richiedente, al fine, segnatamente, di preservare l’unità familiare e di tener conto dell’interesse superiore del minore (di conseguenza, l’importo del sussidio deve consentire ai figli minori di convivere con i genitori). Qualora l’alloggio non sia fornito in natura, il sussidio economico deve, se del caso, essere sufficiente per consentire al richiedente asilo di disporre di un alloggio nell’ambito del mercato privato della locazione, restando inteso che tale alloggio non può tuttavia essere scelto secondo la convenienza personale del richiedente.

Il giudice del rinvio chiede altresì se, in caso di saturazione delle strutture d’alloggio, gli Stati membri possano rinviare i richiedenti asilo verso organismi appartenenti al sistema generale di assistenza pubblica. A questo proposito, la Corte dichiara che i sussidi economici possono essere versati mediante siffatti organismi, purché questi ultimi garantiscano ai richiedenti asilo il rispetto delle norme minime previste dalla direttiva. In altri termini, la saturazione delle reti di accoglienza non può giustificare alcuna deroga all’osservanza di tali norme.

DOCUMENTI COLLEGATI:

Corte di Giustizia Europea sez. IV 27/2/2014 n. C-79/13
Direttiva 2003/9/CE – Norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri – Articolo 13, paragrafo 1 – Termini di concessione di condizioni materiali di accoglienza – Articolo 13, paragrafo 2 – Misure relative alle condizioni materiali di accoglienza – Garanzie – Articolo 13, paragrafo 5 – Fissazione e concessione di condizioni minime di accoglienza dei richiedenti asilo – Importo dell’aiuto concesso – Articolo 14 – Modalità delle condizioni materiali di accoglienza – Saturazione delle strutture di accoglienza – Rinvio ai sistemi nazionali di protezione sociale – Fornitura delle condizioni materiali di accoglienza in forma di sussidi economici

 


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