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Discriminatorio negare alle donne straniere non lungosoggiornanti l’assegno di maternità comunale
Ordinanza del Tribunale di Monza 28 gennaio 2014

Con l’ordinanza del 28 gennaio 2014 il giudice del lavoro del Tribunale di Monza ha dichiarato discriminatorio il comportamento del Comune di Agrate Brianza che aveva rigettato la domanda di assegno di maternità comunale presentata da una cittadina straniera, in relazione alla nascita della figlia avuta dal suo convivente cittadino italiano, e ha ordinato all’INPS di corrispondere l’assegno medesimo.

Il diniego era stato notificato dal Comune  per mancanza del requisito del possesso del permesso di soggiorno CE per lungosoggiornanti richiesto dall’art. 74 d.lgs. n. 151/2001.

Il Tribunale di Monza ha applicato la giurisprudenza costituzionale maturata in relazione all’art. 80 comma 19, della l. 388/2000, con la quale è stata dichiarata l’incostituzionalità del pari requisito del permesso di soggiorno CE per l’accesso a prestazioni sociali che costituiscono diritti soggettivi, rilevandone il contrasto con il divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalità di cui all’art. 14 della CEDU, replicato nell’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

L’assegno di maternità comunale deve essere richiesto al Comune, ma viene pagato direttamente dall’Inps e spetta alle donne non occupate (nonché a quelle occupate purché non aventi diritto a trattamenti economici di maternità ovvero, per la quota differenziale, a trattamenti di importo inferiore a quello dell’assegno).

DOCUMENTI COLLEGATI
Ordinanza del Tribunale di Monza, sez. lavoro, 8 gennaio 2014


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