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Corte di Giustizia Europea 16/1/2014 n. C-378/12
Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2004/38/CE - Articolo 16, paragrafi 2 e 3 - Diritto di soggiorno permanente dei cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino dell'Unione - Considerazione dei periodi di detenzione di tali cittadini

Unn cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino dell’Unione che ha esercitato il suo diritto di libera circolazione e di soggiorno, può computare, ai fini dell’acquisizione di un diritto di soggiorno permanente, soltanto i periodi trascorsi assieme a tale cittadino. Di conseguenza, i periodi durante i quali egli non ha soggiornato assieme a tale cittadino a causa della sua detenzione nello Stato membro ospitante non possono essere presi in considerazione a tal fine.

La Corte constata peraltro che il legislatore dell’Unione ha fatto dipendere l’ottenimento del diritto di soggiorno permanente dall’integrazione dell’interessato nello Stato membro ospitante. Orbene, tale integrazione è basata non soltanto su elementi spaziali e temporali, ma anche su elementi qualitativi relativi al grado di integrazione nello Stato membro ospitante. Il fatto che il giudice nazionale abbia inflitto una pena detentiva senza sospensione dimostra il mancato rispetto, da parte dell’interessato, dei valori espressi dalla società dello Stato membro ospitante nel diritto penale di quest’ultimo. Pertanto, prendere in considerazione i periodi di detenzione ai fini dell’acquisizione del diritto di soggiorno permanente sarebbe manifestamente in contrasto con l’obiettivo perseguito dalla direttiva con la creazione di tale diritto di soggiorno.

Infine, per le stesse ragioni, la Corte dichiara che la continuità del soggiorno di cinque anni è interrotta dai periodi di detenzione nello Stato membro ospitante. Di conseguenza, i periodi precedenti e successivi ai periodi di detenzione non possono essere sommati per raggiungere il periodo minimo di cinque anni necessario per ottenere un titolo di soggiorno permanente.

QUI IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA

 


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