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I richiedenti asilo omosessuali possono configurare un particolare gruppo sociale, esposto al rischio di persecuzione a causa dell’orientamento sessuale
Corte di Giustizia UE 7 novembre 2013, (cause riunite) nn. C-199/12, 200/12, 201/12

L’esistenza, nel paese d’origine, di una pena detentiva per atti omosessuali qualificati come reato può, di per sé, costituire un atto di persecuzione, purché tale pena trovi effettivamente applicazione.

Ai sensi di una direttiva europea (1) che fa riferimento alle disposizioni della convenzione di Ginevra (2), il cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza ad un determinato «gruppo sociale», si trovi fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non possa o, a causa di tale timore, non voglia avvalersi della protezione di detto paese, può chiedere lo status di rifugiato. Gli atti di persecuzione devono essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave di diritti umani fondamentali.

X, Y e Z sono cittadini, rispettivamente, della Sierra Leone, dell’Uganda e del Senegal. Chiedono lo status di rifugiati nei Paesi Bassi, sostenendo di avere il fondato timore di persecuzione nei loro paesi d’origine, a causa del loro orientamento sessuale. In tutti e tre i paesi gli atti omosessuali configurano infatti reati passibili di pene severe, che vanno da pesanti sanzioni pecuniarie fino, in taluni casi, all’ergastolo.

Il Raad van State (Consiglio di Stato, Paesi Bassi), adito in ultimo grado, si è rivolto alla Corte di giustizia in merito alla valutazione delle domande volte a ottenere la qualifica di rifugiato ai sensi della direttiva. Questo giudice chiede alla Corte se si possa ritenere che i cittadini di paesi terzi che siano omosessuali costituiscano un «particolare gruppo sociale» ai sensi della direttiva. Chiede inoltre secondo quali criteri le autorità nazionali debbano valutare che cosa costituisca, in tale contesto, un atto di persecuzione con riferimento ad atti omosessuali e se il fatto di qualificare simili atti, nel paese d’origine del richiedente, come reati passibili di pena detentiva configuri una persecuzione.

Nella sua odierna sentenza, la Corte considera anzitutto che è pacifico che l’orientamento sessuale di una persona costituisce una caratteristica così fondamentale per la sua identità che essa non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi. A tale riguardo, la Corte ammette che l’esistenza di una legislazione penale che riguarda in modo specifico le persone omosessuali consente di affermare che queste costituiscono un gruppo a parte, percepito dalla società circostante come diverso.

Tuttavia, affinché una violazione dei diritti fondamentali costituisca una persecuzione ai sensi della convenzione di Ginevra essa deve raggiungere un determinato livello di gravità. Non tutte le violazioni dei diritti fondamentali a danno di un omosessuale richiedente asilo raggiungeranno pertanto necessariamente tale livello di gravità. Pertanto, la mera esistenza di una legislazione che qualifica come reato gli atti omosessuali non può essere ritenuta un pregiudizio talmente grave da far ritenere che costituisca una persecuzione ai sensi della direttiva. Una pena detentiva che sanziona gli atti omosessuali può invece, di per sé, costituire un atto di persecuzione, purché essa trovi effettivamente applicazione.

Ne discende che qualora un richiedente asilo faccia valere l’esistenza nel proprio paese d’origine di una legislazione che qualifica come reato taluni atti omosessuali, le autorità dello Stato in cui richiede lo status di rifugiato devono procedere ad un esame di tutti i fatti pertinenti che riguardano tale paese d’origine, comprese le sue disposizioni legislative e regolamentari e le relative modalità di applicazione. Dette autorità debbono in particolare determinare se, nel paese d’origine, la pena detentiva trovi applicazione nella prassi.

Quanto alla questione se sia ragionevole attendersi che, per evitare la persecuzione, un richiedente asilo nasconda la propria omosessualità nel suo paese d’origine o dia prova di riservatezza nell’esprimere tale orientamento sessuale, la Corte risponde negativamente. Essa ritiene che il fatto di esigere dai membri di un gruppo sociale che condividono lo stesso orientamento sessuale che essi lo nascondano è contrario al riconoscimento stesso di una caratteristica così fondamentale per l’identità. Gli interessati non dovrebbero pertanto essere costretti a rinunciarvi. Secondo la Corte, non è quindi lecito attendersi che, per evitare la persecuzione, un richiedente asilo nasconda la propria omosessualità nel suo paese d’origine.

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(1) Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304, pag. 12).
(2) Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, pag. 150, n. 2545 (1954), entrata in vigore il 22 aprile 1954. Essa è stata completata e modificata dal protocollo relativo allo status dei rifugiati, concluso a New York il 31 gennaio 1967, entrato in vigore il 4 ottobre 1967.

 

VEDI IL TESTO DELL SENTENZA
Corte di Giustizia UE 7 novembre 2013, (cause riunite) nn. C-199/12, 200/12, 201/12
Direttiva 2004/83/CE – Norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria – Articolo 10, paragrafo 1, lettera d) – Appartenenza ad un determinato gruppo sociale – Orientamento sessuale – Motivo della persecuzione – Articolo 9, paragrafo 1 – Nozione di “atti di persecuzione” – Timore fondato di essere perseguitato per il fatto di appartenere ad un determinato gruppo sociale – Atti sufficientemente gravi da giustificare un siffatto timore – Legislazione che qualifica come reato gli atti omosessuali – Articolo 4 – Esame individuale dei fatti e delle circostanze

 


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