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Permesso di soggiorno stagionale: possibile conversione sin dal primo ingresso
Addottata la circolare congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali recante chiarimenti sulla conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato

L’articolo 24, comma 4, del  D.Lgs n.286/98 prevede espressamente l’ipotesi della  conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Fino ad oggi, tale disposizione era stata interpretata nel senso di ritenere possibile la conversione, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, solo dopo il secondo ingresso in Italia del lavoratore stagionale. Pertanto, per poter convertire il proprio permesso a carattere stagionale, in un permesso per lavoro subordinato non stagionale, il lavoratore doveva dopo il primo ingresso per lavoro stagionale in Italia, rientrare nel proprio Paese di origine e fare nuovamente ingresso per lavoro stagionale l’anno successivo.
La correttezza di tale interpretazione è stata, tuttavia, negata da numerose pronunce giurisprudenziali che hanno ritenuto illegittimi i provvedimenti di rigetto delle istanze di conversione per violazione dell’art.24, comma 4 del D.Lgs. n.286/98, in quanto fondati sulla carenza della condizione del preventivo rientro del lavoratore richiedente nel Paese di origine alla scadenza del primo permesso di soggiorno per lavoro stagionale.
In particolare, la giurisprudenza, anche del Consiglio di Stato (cfr. Consiglio Stato – Sez. III, Sent., 20-03-2013, n.1610; T.A.R. Marche Ancona, sez. I, 20 aprile 2010 , n.170; TAR Umbria n. 130/2007 3 n.304/2006; TAR Piemonte, II, 30 marzo 2004, n.706; T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, sent., 06-06-2012, n.5151), ha ritenuto che il comma 4 dell’art.24, del D.Lgs. n.286/98 vada interpretato nel senso che i lavoratori stagionali stranieri devono rientrare nello Stato di provenienza solo ai fini del rilascio di un nuovo permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per l’anno successivo; mentre per la conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale, specificamente prevista dal secondo periodo del comma 4, dell’art.24, devono sussistere, nei limiti delle quote di ingresso, solo le condizioni per il rilascio di tale permesso, ossia l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato e la mancanza di elementi ostativi.
Tale interpretazione è stata confermata anche dall’Avvocatura dello Stato, che ha specificato che l’espressa previsione dell’ipotesi di conversione da lavoro stagionale a lavoro subordinato, inserita nel secondo periodo del comma 4, dell’art.24 e corredata dalla precisazione “qualora se ne verifichino le condizioni”, vada letta alla luce dell’art.5, comma 5 del D.Lgs. n.286/98, in base al quale occorre attribuire rilievo ai nuovi elementi sopraggiunti nel tempo, quali la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro che consente, quindi, la conversione anche in assenza del requisito del preventivo rientro del lavoratore stagionale nel Paese di origine.
In definitiva, chiarisce la nuova circolare del 5 novembre, nei casi di domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale in lavoro subordinato, non deve essere accertato l’avvenuto rientro del lavoratore stagionale nel Paese di origine e l’ottenimento del secondo visto di ingresso in Italia per lavoro stagionale, purché, tuttavia, sia verificata da parte delle Direzioni Territoriali del Lavoro e degli Sportelli Unici la presenza dei requisiti per l’assunzione nell’ambito delle quote di ingresso specificatamente previste per tali conversioni, nonché l’effettiva assunzione in occasione del primo ingresso per lavoro stagionale (tramite il riscontro dell’esistenza di un’idonea comunicazione obbligatoria).

fonte: www.integrazionemigranti.gov.it

ALLEGATO:
Circolare congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 5/11/2013
Conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato – art.24, comma 4, D.Lgs. n. 286/98. Chiarimenti

 

 


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