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Acquisto di cittadinanza per lo straniero nato in italia: riflessioni sulle nuove norme di semplificazione
di R. Calvigioni - I Servizi Demografici n.9/2013

L’art. 33 del d.l. 69/2013, così come modificato dalla legge di correzione 98/2013 sembra favorire l’acquisto  della cittadinanza italiana da parte dei cittadini stranieri nati in Italia

L’art. 33 del d.l. 69/2013, così come modificato dalla legge di correzione 98/2013 sembra favorire l’acquisto  della cittadinanza italiana da parte dei cittadini stranieri nati in ItaliaIl 22 giugno è entrato in vigore il d.l. n. 69 del 21 giugno 2013, il cui art. 33, così come modificato ed integrato dalla leg-ge di conversione 9 agosto 2013, n. 98, prevede: “Semplificazione del procedimento per l’acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia. 1. Ai fini di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, all’interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della pubblica amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni idonea documentazione. 2. Gli Ufficiali di Stato Civile sono tenuti, nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare all’interessato, nella sede di residenza quale risulta all’ufficio, la possibilità di esercitare il diritto di cui al comma 2 del citato articolo 4 della legge n. 91 del 1992 entro il compimento del diciannovesimo anno di età. In mancanza, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data. 2-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli uffici pubblici coin-volti nei procedimenti di rilascio della cittadinanza acquisiscono e trasmettono dati e documenti attraverso gli strumenti informatici”.

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