MAGGIOLI EDITORE - Servizidemografici.com


Legge 15 ottobre 2013, n. 119 (G.U. 15 ottobre 2013, n. 242)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province

Legge 15 ottobre 2013, n. 119 (G.U. 15 ottobre 2013, n. 242)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1
1. Il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche’ in tema di protezione civile e di commissariamento delle province, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 2
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono fatti salvi i provvedimenti di scioglimento degli organi e di nomina dei commissari straordinari delle amministrazioni provinciali, adottati, in applicazione dell’articolo 23, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai sensi dell’articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, nonche’ gli atti e i provvedimenti adottati, alla data di entrata in vigore della presente legge, dai medesimi commissari straordinari.
2. Fino al 30 giugno 2014 e’ sospesa l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 15 ottobre 2013

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 14 AGOSTO 2013, N. 93
 
OMISSIS
All’articolo 4:
al comma 1:
all’alinea, la parola: «aggiunto» e’ sostituita dalla seguente:
«inserito»;
al capoverso «Art. 18-bis»:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «anche su proposta del procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorita’» sono sostituite dalle seguenti: «con il parere favorevole dell’autorita’ giudiziaria procedente ovvero su proposta di quest’ultima»;
al secondo periodo, le parole: «tutti gli atti, non episodici» sono sostituite dalle seguenti: «uno o piu’ atti, gravi ovvero non episodici» e le parole: «tra attuali o precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa» sono sostituite dalle seguenti: «tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva»;
al comma 3:
al primo periodo, dopo le parole: «emergano nel corso di interventi assistenziali» sono inserite le seguenti: «dei centri antiviolenza, dei servizi sociali territoriali o»;
e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno e’ comunque richiesto il parere dell’autorita’ giudiziaria competente ai sensi del comma 1»;
dopo il comma 4 e’ inserito il seguente:
«4-bis. Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al comma 1 del presente articolo, commessi in ambito di violenza domestica, possono essere disposte la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione ai sensi dell’articolo 13 del presente testo unico».

OMISSIS

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 14 agosto 2013, n. 93
Testo del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 191 del 16 agosto 2013), coordinato con la legge di conversione 15 ottobre 2013, n. 119 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 36), recante: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche’ in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.». (13°08425)
(GU n.242 del 15-10-2013)

Vigente al: 15-10-2013

Capo I  – PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE
 
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e’ stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche’ dell’art.10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
A norma dell’art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

OMISSIS

Art. 4 – Tutela per gli stranieri vittime di violenza domestica
1. Dopo l’articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e’ inserito il seguente:
“Art. 18-bis
(Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica)
“1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582, 583, 583-bis, 605, 609-bis e 612-bis del codice penale o per uno dei delitti previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale, commessi sul territorio nazionale in ambito di violenza domestica, siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumita’, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, con il parere favorevole dell’autorita’ giudiziaria procedente ovvero su proposta di quest’ultima, rilascia un permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 5, comma 6, per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza. Ai fini del presente articolo, si intendono per violenza domestica uno o piu’ atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.
2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravita’ ed attualita’ del pericolo per l’incolumita’ personale.
3. Il medesimo permesso di soggiorno puo’ essere rilasciato dal questore quando le situazioni di violenza o abuso emergano nel corso di interventi assistenziali dei centri antiviolenza, dei servizi sociali territoriali o dei servizi sociali specializzati nell’assistenza delle vittime di violenza. In tal caso la sussistenza degli elementi e delle condizioni di cui al comma 2 e’ valutata dal questore sulla base della relazione redatta dai medesimi servizi sociali. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno e’ comunque richiesto il parere dell’autorita’ giudiziaria competente ai sensi del comma 1.
4. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 3 e’ revocato in caso di condotta incompatibile con le finalita’ dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dai servizi sociali di cui al comma 3, o comunque accertata dal questore, ovvero quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
4-bis. Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al comma 1 del presente articolo, commessi in ambito di violenza domestica, possono essere disposte la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione ai sensi dell’articolo 13 del presente testo unico.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell’Unione europea e ai loro familiari.”.

OMISSIS

 


www.servizidemografici.com