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Stranieri: documento di viaggio per entrare nello Spazio Schengen

A seguito di una modifica apportata al Codice Frontiere Schengen, dal 19 luglio 2013 tutti i cittadini di Paesi terzi (soggetti o meno ad obbligo di visto) che intendano soggiornare nel territorio degli Stati membri (per soggiorni di durata non superiore ai 90 giorni su un periodo di 180 giorni) dovranno essere in possesso di un documento di viaggio che abbia validità di almeno tre mesi dopo la data prevista per la partenza dal territorio degli Stati membri e che sia stato rilasciato nel corso dei dieci anni precedenti.

Passaporti e Documenti di Viaggio Equivalenti

Per l’ingresso, il soggiorno o il transito nell’intero Spazio Schengen, gli stranieri devono essere in possesso di un passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto valido da tutti gli Stati Schengen.

Per l’ingresso, il soggiorno od il transito in Italia gli stranieri devono essere in possesso di un passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto valido dal Governo Italiano.

I documenti di viaggio si considerano validi se “oltre a soddisfare le condizioni di cui agli articoli 13 e 14 della Convenzione di Applicazione dell’Accordo di Schengen, attestino debitamente l’identità del titolare e la sua nazionalità o cittadinanza”.

In particolare, si ricorda che:

Allo straniero titolare di un documento di viaggio non riconosciuto dall’Italia, potrà essere eventualmente rilasciato dalla nostra Rappresentanza diplomatico-consolare un “lasciapassare”, valido solo per il nostro Paese, che non consentirà il transito attraverso il territorio degli altri Stati Schengen.

Sono considerati validi per l’attraversamento delle frontiere e per il rilascio del visto, i documenti di viaggio seguenti:

Altri documenti di viaggio, equivalenti al passaporto, sono:

 

ultima modifica: 29/07/2013

Fonte: http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Stranieri/IngressoSoggiornoInItalia/Passaporti_documenti.htm

 


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