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Corte di Giustizia UE 21 marzo 2013, n. C-254/11
Il limite massimo di tre mesi a semestre per il soggiorno nell’area Schengen di uno straniero non soggetto all’obbligo del visto non si applica ai beneficiari del regime del traffico frontaliero locale

Per tali stranieri, titolari di un lasciapassare per traffico frontaliero locale, la durata massima di soggiorno, stabilita da convenzioni bilaterali tra gli Stati membri e gli Stati terzi limitrofi, dev’essere calcolata a prescindere dai soggiorni precedentemente effettuati, dal momento che questi ultimi sono stati interrotti da un rientro degli interessati nel paese di residenza

Vedi:
Corte di Giustizia Europea 21/3/2013 n. C-254/11
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri – Regolamento (CE) n. 1931/2006 – Regolamento (CE) n. 562/2006 – Durata massima del soggiorno – Regole di calcolo

Conclusioni Avvocato Generale 6/12/2012 n. C-254/11
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne dell’Unione – Regolamento (CE) n. 1931/2006 – Articolo 5 – Residenti frontalieri – Calcolo della durata massima autorizzata di ciascun soggiorno ininterrotto – Convenzione bilaterale – Soggiorno ininterrotto della durata massima di tre mesi nell’arco di un semestre – Rispetto della vita privata – Articolo 7 della Carta – Articolo 8 della CEDU – Libertà di attraversamento della frontiera – Legittimi motivi – Prevenzione e repressione degli abusi – Giusto equilibrio

Comunicato Stampa Corte di giustizia dell’Unione europea 21/3/2013 n. 35
Il limite massimo di tre mesi a semestre per il soggiorno nell’area Schengen di uno straniero non soggetto all’obbligo del visto non si applica ai beneficiari del regime del traffico frontaliero locale


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