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Permesso di soggiorno - Rinnovo - Cause ostative - Giudizio di pericolosità sociale
Consiglio di Stato, III, 23 gennaio 2013, n. 424 (conferma Tar Veneto 5 ottobre 2012, n. 1244)

1. La massima

Configurano una condotta socialmente pericolosa, tale da giustificare ampiamente il diniego del permesso di soggiorno, una sentenza di condanna del 2007 in materia di stupefacenti (alla pena di anni due di reclusione), alla quale si aggiungono condanne più risalenti nel tempo per guida in stato di ebbrezza.

2. La vicenda

Lo straniero impugna il rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno già rilasciato per motivi di giustizia in permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

Il Tar rigetta il ricorso, osservando, da un lato,  che “il permesso di soggiorno già rilasciato per motivi di giustizia non può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro, come si desume anche dall’art. 14 del D.P.R. n° 394 del 1999”, dall’altro che il provvedimento impugnato era (atto) “dovuto e vincolato”.

La sentenza di primo grado è appellata dallo straniero, ma il Consiglio di Stato la conferma.

Osserva il Collegio come emerga, “quale elemento ostativo, una sentenza di condanna del 2007 in materia di stupefacenti (art. 73 co. 1 d.p.r. 309/1990) alla pena di anni due di reclusione, cui si aggiungono condanne più risalenti nel tempo per guida in stato di ebbrezza che, nell’insieme, dimostrano una condotta socialmente pericolosa tale da giustificare ampiamente il diniego del permesso di soggiorno”; e come,  “a fronte di tali precedenti penali”, non risulti che “negli ultimi anni il ricorrente abbia svolto alcuna attività lavorativa documentata né che abbia legami familiari in Italia”.

 

3. I precedenti (giurisprudenziali)

Cons. di Stato, III, 28 maggio 2012, n. 3167: Il giudizio di pericolosità, che la legge affida all’autorità di pubblica sicurezza in sede di rilascio o di rinnovo del titolo di soggiorno è connotato da tratti di discrezionalità e va ritenuto immune da vizi quando lo stesso è fondato su elementi dalla oggettiva portata indiziaria che puntualmente attengono alla valutazione complessiva della personalità del ricorrente, sia pure prendendo a riferimento i fatti inizialmente emersi nei giudizi penali. In base al principio tempus regit actum, il giudizio de quo deve essere effettuato alla data di adozione del provvedimento di diniego del rinnovo, sulla cui legittimità non assume rilievo il mutamento delle condizioni dell’interessato sopravvenute in un periodo successivo

Cons. di Stato, VI,  17 marzo 2009, n. 1560: In tema di giudizio amministrativo concernente il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno motivato dalla pericolosità sociale dello straniero, l’oggetto del giudizio si restringe alla correttezza della valutazione di pericolosità sociale operata dall’Autorità amministrativa, sulla quale il giudice amministrativo ha un sindacato limitato alla verifica della ricorrenza di vizi di violazione di legge o di eccesso di potere, anche nella figura del difetto di motivazione o dell’errore o del travisamento dei presupposti, senza potere, però, ripetere la valutazione discrezionale demandata alla competenza dell’amministrazione.

Vedi:
Consiglio di Stato sez. III 23/1/2013 n. 424
Permesso di soggiorno – Rinnovo – Cause ostative – Giudizio di pericolosità sociale

TAR Veneto 5/10/2012 n. 1244

 


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