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Documentazione amministrativa – Dichiarazione sostitutiva – Profili penali
Cassazione penale 14 gennaio 2013 (ud. 12 dicembre  2012) n. 1631

1. La massima

E’ la fede pubblica il bene giuridico tutelato dall’art. 483 cod. pen  [Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico], che punisce chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità

2. Il fatto

Al fine di introitare il contributo di 1.000,00 Euro, previsto dalla Finanziaria del 2006 per ogni neonato,  figlio di cittadini dell’Unione, un cittadino straniero dichiara – falsamente – il possesso della cittadinanza dell’Unione, con dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa e sottoscritta ai sensi del d.P.R. 445/2000.

Il p.m. presso il Tribunale chiede al g.i.p. un decreto penale di condanna, per i delitti di cui agli artt. 483 (“per avere, al fine di commettere il delitto di cui alla lett. b) dichiarato falsamente, in una autocertificazione fatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, di essere cittadino dell’Unione Europea”)  e 640, c. 1 e 2, n. 1 (“per essersi, in violazione della legge finanziaria 2006 che prevede un contributo di 1.000,00 Euro per ogni neonato figlio di cittadini italiani e comunitari, procurato l’ingiusto profitto di tale somma, con corrispondente danno allo Stato, mediante il seguente raggiro: nell’autocertificazione prodotta alle Poste spa dichiarava, contrariamente al vero, di avere tale nazionalità”), c.p.

Il g.i.p. assolve l’imputato perché i fatti non sussistono. Ad avviso dell’organo giudicante, il comportamento tenuto dall’imputato “non integra il reato di truffa poichè non vi è stata nessuna induzione in errore posto che al momento della richiesta erano certe le generalità del richiedente e altrettanto certo che non avesse la cittadinanza nè italiana nè di altro membro dell’Unione Europea. Manca, quindi, un elemento costitutivo della fattispecie poichè è evidente che nessuno è stato tratto in inganno ma, se si è pagato il contributo, lo si è pagato sapendo perfettamente che non era dovuto”; quanto al falso ideologico, ex art. 483 c.p., si rileva che “la dichiarazione di avere cittadinanza italiana o comunitaria era certamente falsa, ma è anche vero che non aveva alcuna concreta idoneità ingannatoria e, dunque, nessuna capacità di offendere il bene giuridico tutelato della norma, perle stesse ragioni esposte sopra”.

La sentenza è impugnata – vittoriosamente – dal P.G. presso la Corte d’Appello.

Il S.C. rileva che “il giudice per le indagini preliminari ha (…sì…) pronunciato sentenza di proscioglimento con formula piena ma, in realtà, ove appena … si legga cum grano salis, è facile accorgersi che il giudice ha fatto ricorso ad argomenti del tutto apodittici e privi di alcun riscontro probatorio riguardo alla pretesa insussistenza sia del reato di truffa che del reato di falso”

La sentenza impugnata – proseguono gli Ermellini – “omette ogni minima valutazione in ordine a due importanti problematiche giuridiche che hanno un’immediata incidenza sull’esito del processo”: da un lato, “non considera che, come ha correttamente rilevato il P.G. ricorrente, il bene giuridico tutelato dall’art. 483 cod. pen. è proprio la fede pubblica”, cosicché “resta … poco comprensibile l’affermazione del giudice per le indagini preliminari secondo il quale la falsa dichiarazione sottoscritta dall’imputato “non aveva alcuna concreta idoneità ingannatoria e, dunque, nessuna capacità di offendere il bene giuridico tutelato della norma, per le stesse ragioni esposte sopra””; dall’altro, quanto “al reato di truffa, il giudice ha omesso ogni considerazione in ordine alla complessa problematica dei rapporti fra l’art. 316 ter cod. pen. e l’art. 640 cod. pen.”

3. I precedenti

Cass. pen., Sez. Un.,  25 febbraio 2011 (ud. 16 dicembre 2012)  n. 7537 (cit. in motiv.): Il reato di cui all’art. 316-ter assorbe quello di falso previsto dall’art. 483 dello stesso codice in tutti i casi in cui l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi costituiscono elementi essenziali per la sua configurazione

Cass. pen.  5 dicembre 2008 (ud. 25 novembre 2008)  n. 45422 (cit. in motiv.): La condotta di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato si distingue da quella di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche in ragione dell’assenza dell’elemento dell’induzione in errore attraverso la messa in atto di artifici o raggiri, che connota, in termini di fraudolenza, la condotta di truffa. [Nel caso deciso, relativo alla indebita percezione del contributo per la nascita di un figlio da parte di un cittadino straniero, la Corte ha ravvisato sussistere – diversamente da quanto ritenuto in concreto dal giudice di merito – la condotta fraudolenta dell’imputato che aveva falsamente attestato di possedere la cittadinanza italiana]

Cass. pen.  27 aprile 2007 (ud. 19 aprile 2007)  n. 16568 (cit. in motiv.): Il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato è in rapporto di sussidiarietà, e non di specialità, con quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, al pari del quale, e diversamente dal delitto di malversazione a danno dello Stato, è astrattamente configurabile anche nel caso di indebita erogazione di contributi aventi natura assistenziale. Ne consegue che il delitto di indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato, che peraltro, e diversamente dal delitto di truffa aggravata, assorbe il disvalore espresso dai delitti di falso ideologico di cui all’art. 483 c.p. e di uso di atto falso di cui all’art. 489 c.p., si configura solo quando facciano difetto nella condotta gli estremi della truffa, come nel caso delle situazioni qualificate dal mero silenzio antidoveroso o dall’assenza di induzione in errore dell’autore della disposizione patrimoniale.

 

Vedi:
Corte di Cassazione Penale 14/1/2013 n. 1631
Documentazione amministrativa – Dichiarazione sostitutiva – Profili penali

 


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