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Lavoro domestico e contributo aggiuntivo per l’assicurazione sociale
I datori di lavoro domestico non devono versare il contributo aggiuntivo per l'assicurazione sociale per l'impiego in caso di licenziamento del lavoratore

“Relativamente al contributo dovuto in caso di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato previsto al comma 31, art. 2, legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dal comma 250, art. 1, legge 24 dicembre 2012, n. 228, si ritiene che lo stesso non sia applicabile al rapporto di lavoro domestico, attese le peculiarità di quest’ultimo”

Vedi:
Circolare Istituto Nazionale della Previdenza Sociale 8 febbraio 2013, n. 25
Importo dei contributi dovuti per l’anno 2013 per i lavoratori domestici


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