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Con sentenza 2/2013 la Corte costituzionale ritiene illegittime le norme altoatesine che prevedono un periodo di residenza minima affinché gli stranieri possano accedere ai servizi sociali
Breve sintesi e tabella riepilogativa

La corte costituzionale ha accolto appieno il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri che aveva proposto questioni di legittimità costituzionale in via principale di plurime disposizioni della legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 ottobre 2011, n. 12 (Integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri).
In estrema sintesi, richiedere un periodo di residenza minima per poter beneficiare dei servizi sociali appare irragionevole in quanto lo stato di “bisogno” prescinde dalla durata di permanenza minima sul territorio e si pone in contrasto con il principio di uguaglianza.

Nel dettaglio:

art. 6, comma 3, lettera c)

 include tra i componenti della «Consulta provinciale per l’immigrazione» – istituita dal comma 1 dello stesso articolo – anche «una persona in veste di rappresentante unico della Questura di Bolzano e del Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano»; nonché il successivo comma 6, nella parte in cui prevede che detto rappresentante possa essere sostituito da una persona da esso delegata

Non è consentito imporre, unilateralmente, la partecipazione di un organo statale in una Consulta istituita con legge provinciale

art. 10, comma 2

prevede che, per l’accesso alle prestazioni di assistenza sociale aventi «natura economica», è richiesto ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea «un periodo minimo di cinque anni di ininterrotta residenza e dimora stabile in provincia di Bolzano»; si stabilisce, in via generale, che per gli stranieri in questione «l’accesso alle prestazioni, che vanno oltre le prestazioni essenziali, può essere condizionato alla residenza, alla dimora stabile e alla relativa durata».

In tema di accesso degli stranieri alle prestazioni di assistenza sociale è legittimo richiedere la residenza o la dimora stabile, trattandosi di criteri non irragionevoli per l’attribuzione del beneficio» (sentenza n. 432 del 2005); non altrettanto può dirsi quanto alla residenza (o «dimora stabile») protratta per un predeterminato e significativo periodo minimo di tempo (nella specie, quinquennale) in quanto un simile requisito, infatti, non risulta rispettosa dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza, «introduce nel tessuto normativo elementi di distinzione arbitrari», non essendovi alcuna ragionevole correlazione tra la durata della residenza e le situazioni di bisogno o di disagio, riferibili direttamente alla persona in quanto tale, che costituiscono il presupposto di fruibilità delle provvidenze in questione

art. 12, comma 4

stabilisce che «i requisiti igienico-sanitari, quelli di idoneità abitativa degli alloggi, nonché i requisiti inerenti al reddito minimo annuo richiesti, all’atto della domanda, ai fini del ricongiungimento familiare delle cittadine e dei cittadini stranieri di Stati non appartenenti all’Unione europea, sono quelli applicati per le cittadine e i cittadini residenti nel territorio provinciale».

In linea di principio, deve essere riconosciuta la possibilità di interventi legislativi delle Regioni e delle Province autonome con riguardo al fenomeno dell’immigrazione, del resto previsti dallo stesso art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 286 del 1998, ove si stabilisce che le disposizioni contenute in tale testo unico costituiscono principi fondamentali ai sensi dell’art. 117 Cost., nelle materie di competenza legislativa delle Regioni, e norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, nelle materie di competenza delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome.
La potestà legislativa delle Regioni e delle Province autonome non può, tuttavia, riguardare aspetti che attengono alle politiche di programmazione dei flussi di ingresso e di soggiorno nel territorio nazionale – demandati in via esclusiva alla legislazione statale dall’art. 117, secondo comma, lettera b), Cost. – ma altri ambiti, quali, ad esempio, il diritto allo studio o all’assistenza sociale, nei quali possa esercitarsi la competenza legislativa delle stesse Regioni o Province autonome.

art. 13, comma 3

la Provincia promuove, per quanto di sua competenza, l’attuazione sul suo territorio della direttiva 2005/71/CE relativa alla procedura per l’ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica, la relativa stipula di convenzioni di accoglienza e la conseguente parità di trattamento

La normativa dell’Unione e dello Stato prefigura una particolare procedura di immigrazione, mediante rilascio di uno speciale permesso di soggiorno riservato ai soli ricercatori scientifici di Paesi terzi. La materia, con tutta evidenza, rientra nella politica, di esclusiva competenza statale, di programmazione dei flussi.

commi 3 e 5 dell’art. 14

richiedono, per i cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea, un periodo minimo di cinque anni di residenza ininterrotta nel territorio provinciale ai fini dell’accesso, rispettivamente, alle «agevolazioni per la frequenza di una scuola fuori della provincia di Bolzano», e alle «prestazioni di natura economica per il diritto allo studio universitario».

Analogamente a quanto disposto all’art. 10, comma 2, con generico riferimento alle prestazioni assistenziali di natura economica, il legislatore provinciale ha dunque utilizzato il dato della residenza qualificata per diversificare l’accesso degli stranieri alle prestazioni eccedenti i limiti dell’essenziale destinate al sostegno allo studio, sia scolastico che universitario.
Anche in questo caso il criterio utilizzato contrasta con i principi di ragionevolezza e di eguaglianza, con conseguente violazione dell’art. 3 Cost.

commi 3 e 4 dell’art. 16

includono tra gli aventi diritti alle provvidenze considerate anche gli stranieri, ma solo se residenti nella Provincia da almeno cinque anni.

art. 16, comma 2

sostituisce il comma 1 dell’art. 2 della legge provinciale 13 marzo 1987, n. 5 (Incentivazione della conoscenza delle lingue) e prevede che i cittadini dell’Unione europea, che abbiano assolto l’obbligo scolastico, possono usufruire delle sovvenzioni previste per l’apprendimento delle lingue straniere solo se residenti ininterrottamente per un anno nella Provincia di Bolzano

art. 16, comma 2, della legge provinciale n. 12 del 2011, che, sostituendo il comma 1 dell’art. 2 della legge provinciale 13 marzo 1987, n. 5 (Incentivazione della conoscenza delle lingue), prevede che i cittadini dell’Unione europea, che abbiano assolto l’obbligo scolastico, possono usufruire delle sovvenzioni previste per l’apprendimento delle lingue straniere solo se residenti ininterrottamente per un anno nella Provincia di Bolzano

Qui il testo integrale della Sentenza

 

 


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