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Cognome, cognomi e sfaccettature

Come noto sulle attribuzioni del cognome, oppure (altrove) di più cognomi, uno dei quali “labile” e questioni che ne derivano per quanto riguarda sia le registrazioni amministrative conseguenti, in quanto spettanti, sia gli usi e consuetudini, sia – soprattutto – l’enucleazione di quanto costituisca, sotto un profilo sostanziale, il contenuto del diritto al nome (composto da cognome e prenome) considerando quale sia, caso per caso, la legge nazionale applicabile è divenuta materia (o, materie) che hanno visto pluralità di posizioni, anche interpretative, sia in termini di istruzioni amministrative (circolari), sia in termini di comportamenti operativi, ormai degradatisi alla logica del “Così è, se vi pare”, tanto a ritenere ammissibili atti di disponibilità.
Inoltre, essendo largamente noto come spesso le “risposte” siano condizionate dalle “domande”, non mancano casi in cui, ponendosi le questioni in un certo modo, si possono conseguire riscontri diversi, rispetto alle ipotesi in cui le questioni fossero state poste altrimenti, non trascurando il fatto per cui quando una questione venga colta quale una novità, per chi debba deciderla, possono sfuggire di considerarsi alcuni risvolti, talvolta di ordine sostanziale.
E’ il caso della pronuncia della Corte di Cassazione, Sez. 1^ civ., sent. n. 17462 del 17/7/2013, con cui, partendosi da una certa applicazione data all’art. 98, 2 RSC, relativamente a persona nata all’estero, straniera e, successivamente, divenuta italiana, si è giunta ad una conclusione che non tiene conto di alcuni aspetti, come il fatto che, nei casi di pluripolidia, comunque sussistente, non solo opera il principio di prevalenza della legge nazionale sulla base della quale sussiste il possesso (titolarità) di una determinata cittadinanza, sia – con maggiore rilievo sostanziale – che il diritto (sostanziale) al nome non può, mai, avere natura “assoluta”, quanto riferita ad uno specifico ordinamento giuridico , dal ché consegue, anche, come debbano considerarsi le fisiologiche possibilità che una stessa persona possa trovarsi nelle condizioni di avere, rispetto ad un dato ordinamento giuridico, alcune generalità, e altre rispetto ad altro ordinamento giuridico, prospettive che meritano ulteriori e, se possibile, maggiormente puntuali approfondimenti, dal momento  che entrano in gioco aspetti del tutto rilevanti, e sostanziali.


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