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Corte di Giustizia UE 27 settembre 2012
Le condizioni minime di accoglienza del richiedente asilo devono essere concesse dallo Stato membro al quale è stata presentata la domanda, anche nel caso in cui tale Stato chiami in causa un altro Stato membro, da esso ritenuto competente ad esaminare detta domanda

 

Corte di Giustizia UE 27 settembre 2012, n. C-179/11
Domande di asilo – Direttiva 2003/9/CE – Norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri – Regolamento (CE) n. 343/2003 – Obbligo di garantire ai richiedenti asilo il beneficio delle condizioni minime di accoglienza in pendenza del procedimento di presa in carico o di ripresa in carico da parte dello Stato membro competente – Determinazione dello Stato membro obbligato ad assumere l’onere finanziario derivante dalla concessione delle condizioni minime

Conclusioni dell’Avvocato generale dello Stato 15 maggio 2012
Visti, asilo, immigrazione – Direttiva 2003/9/CE – Regolamento (CE) n. 343/2003 – Obbligo di garantire le condizioni minime di accoglienza ai richiedenti asilo prima della loro presa in carico o ripresa in carico da parte dello Stato membro competente – Periodo durante il quale lo Stato membro ospitante è competente a garantire dette condizioni – Responsabilità per i costi derivanti delle misure atte a garantire dette condizioni

Comunicato Stampa del 27 settembre 2012, n.119/12
Le condizioni minime di accoglienza del richiedente asilo devono essere concesse dallo Stato membro al quale è stata presentata la domanda, anche nel caso in cui tale Stato chiami in causa un altro Stato membro, da esso ritenuto competente ad esaminare detta domanda


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