MAGGIOLI EDITORE - Servizidemografici.com


Talune forme di grave violazione del diritto a manifestare la propria religione in pubblico possono costituire una persecuzione a causa della religione
Qualora tale persecuzione risulti sufficientemente grave, deve essere riconosciuto lo status di rifugiato - Corte di Giustizia UE 5 settembre 2012

Corte di Giustizia UE 5 settembre 2012, (cause riunite) nn. C-71/11 e C-99/11
Direttiva 2004/83/CE – Norme minime sull’attribuzione dello status di rifugiato o dello status conferito dalla protezione sussidiaria – Articolo 2, lettera c) –Riconoscimento quale “rifugiato” – Articolo 9, paragrafo 1 – Nozione di “atti di persecuzione” – Articolo 10, paragrafo 1, lettera b) – Religione come motivo della persecuzione – Collegamento fra tale motivo di persecuzione e gli atti di persecuzione – Cittadini pachistani membri della comunità religiosa Ahmadiyya – Atti delle autorità pachistane diretti a vietare il diritto di manifestare la propria religione in pubblico – Atti sufficientemente gravi da giustificare il fondato timore dell’interessato di essere esposto a persecuzione a causa della sua religione – Esame su base individuale dei fatti e delle circostanze – Articolo 4

Conclusioni dell’Avvocato Generale YVES BOT
Presentate il 19 aprile 2012

Comunicato stampa n.108/2012, 5 settembre 2012
Talune forme di grave violazione del diritto a manifestare la propria religione in pubblico possono costituire una persecuzione a causa della religione


www.servizidemografici.com