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Cassazione: straniero espulso anche se sopraggiunge il matrimonio
Il matrimonio dell’extracomunitario con una cittadina italiana celebrato dopo il provvedimento di espulsione, non salva lo straniero dall’espulsione stessa
fonte: www.leggioggi.it

La Suprema Corte, con l’ordinanza numero 11582 del 10 luglio scorso, ha respinto il ricorso di un cittadino albanese, il quale chiedeva che venisse annullato il provvedimento di espatrio che era stato emanato nei suoi confronti.

L’uomo, richiamava a fondamento della sua tesi, il fatto di aver contratto matrimonio con una cittadina italiana.

Lo straniero, aveva già impugnato il decreto prefettizio di esproprio, dinanzi al Giudice di Pace di Catania, ma il ricorso glie era stato rigettato, poiché il giudice aveva affermato che il matrimonio contratto con la cittadina italiana dopo essere stato espulso non incideva sulla validità o efficacia dell’espulsione stessa.

L’uomo ricorre, così, dinanzi alla Corte di Cassazione, affinché accolga la propria richiesta.

Tuttavia i giudici di legittimità rigettano il ricorso, chiarendo che: “il divieto di espulsione dello straniero convivente con coniuge di nazionalità italiana (articolo 19, comma 2, lett. c), Dlgs n. 286/1998) non è applicabile allorché lo straniero sia già destinatario di un provvedimento espulsivo (che gli sia stato altresì debitamente comunicato): una siffatta estensione della portata del divieto (eccedente la lettera della legge che inequivocabilmente prevede il divieto di espulsione per chi sia già coniugato) favorirebbe la celebrazione di matrimoni strumentali e renderebbe inefficace ex post, e per fatto sopravvenuto, l’atto di esercizio del potere espulsivo che, invece, solo una espressa previsione di legge avrebbe potuto rendere revocabile”.


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