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Il Consiglio dei ministri approva il regolamento sul "cambio di residenza in tempo reale"
Il provvedimento dà attuazione alle novità introdotte dal decreto "semplifica Italia"

Il Consiglio dei ministri ha approvato durante la seduta di ieri una serie di provvedimenti tra i quali il regolamento che dà attuazione all’istituto del ‘cambio di residenza in tempo reale’ introdotto dal decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (‘semplifica Italia’). La novità normativa consente ai cittadini di presentare le dichiarazioni anagrafiche – di residenza e di trasferimento all’estero – anche spedendole per posta oppure inviandole via fax o e-mail, oltre che allo sportello del comune competente.

Le principali novità previste dal regolamento, approvato su proposta del ministro dell’Interno di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, riguardano le dichiarazioni anagrafiche e i controlli sui requisiti.

Per quanto riguarda le dichiarazioni, l’ufficiale d’anagrafe deve registrarle entro i due giorni lavorativi successivi alla presentazione, mentre i loro effetti giuridici, e quelli delle corrispondenti cancellazioni, decorrono dalla data della dichiarazione.

I controlli sulla sussitenza dei requisiti dichiarati, invece, vengono effettuati nei 45 giorni successivi alla registrazione da parte dell’ufficiale d’anagrafe.

Estratto dal Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2012, n.36

E. CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE

Il regolamento, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, dà attuazione all’istituto del “cambio di residenza in tempo reale”, approvato con il decreto “Semplifica Italia”.

Di seguito, in sintesi, le principali novità introdotte dal regolamento:

1) In merito alle modalità di presentazione delle dichiarazioni anagrafiche, il regolamento prevede che la registrazione da parte dell’ufficiale d’anagrafe debba essere effettuata entro due giorni lavorativi successivi alla presentazione.

2) gli effetti giuridici delle dichiarazioni anagrafiche e delle corrispondenti cancellazioni decorrono dalla data della dichiarazione.

3) I controlli sulla sussistenza effettiva dei requisiti vengono effettuati nei 45 giorni successivi alla registrazione.

fonte: Ministero dell’interno


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