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Da Capodanno in vigore le modifiche alle norme sulla filiazione naturale.Al via l’iter per l’emanazione dei D. Lgs. attuativi. Alcune, prime e sommarie, indicazioni contenutistiche.

Dalla (prima) traccia del D. Lgs. previsto dall’art. 2 L. 10/12/2012, n. 219, testo che richiede ancora un certo iter di formazione, in quanto approvato in via preliminare emergono alcuni indirizzi sulle modifiche proposte, qui trascurandosi le pur importanti modifiche nelle rubricazioni, tra cui, incidentalmente, vi è prevista l’abrogazione dell’art. 87, 2 CC (divieti matrimoniali che si applicano all’affiliazione), cosa che, presumibilmente, è stata proposta considerando come l’istituto dell’affiliazione sia stato abrogato da circa 30 anni (art. 77 L. 4/5/1983, n. 184): peccato, che, pur considerandosi il tempo trascorso, vi siano ancora in atto (ed efficaci) rapporti giuridici di affiliazione, magari solo in via di progressivo esaurimento, ma ciò non toglie come i relativi effetti sussistano tuttora (ma, poi, allo stesso art. 87, 4 CC rimane non soppresso (= proposto per la soppressione) un richiamo all’affiliazione. In materia di obblighi dei genitori verso i figli si generalizzano i principi degli artt. 315-bis e 316-bis, e la potestà genitoriale viene ri-denominata, in modo generalizzato, quale responsabilità genitoriale, “nazionalizzando” l’impianto, già presente, dal 1/3/2001, in ambito del diritto dell’Unione europea (Regolamento (CE) n. 1347/200, prima e, poi, attuale Regolamento (CE) n-2201/2003).
La presunzione di paternità maritale viene rideterminata considerando solo il momento di un (eventuale) scioglimento (nelle varie forme: annullamento, scioglimento, cessazione degli effetti civili, con un cenno derogatorio, circa la presunzione, nel caso di separazione personale tra i coniugi) del matrimonio e non più considerando anche la presunzione di concepimento (conterà solo l’evento “nascita”).
Viene proposta la soppressione dell’art. 233 CC. Viene proposto l’inserimento dell’azione di reclamo dello stato di filiazione, mentre viene “ri-disegnato” l’istituto del disconoscimento di paternità (ricordando a questo proposito, come – in precedenza – si trattasse di istituto distinto, molto, rispetto a quello dell’azione di contestazione dello stato di legittimità (ridenominata quale azione di contestazione dello stato di figlio e che, per altro, conserva nel testo il riferimento alla …. legittimità), ma, altresì, del tutto diverso rispetto all’istituto dell’impugnazione del riconoscimento di (allora) filiazione naturale, istituto a propria volta interessato da proposte modificazioni. Interessante il fatto che all’art. 245 CC viene presa in considerazione, in termini del tutto innovativi, anche una possibile situazione di incapacità naturale, oltreché d’interdizione (situazione oggetto di accertamento giudiziale, quando si voglia far valere la sospensione del termine).
Sull’art. 262 CC è proposto l’inserimento di una regolazione dell’ipotesi di riconoscimento che intervenga dopo che vi sia stata applicazione dell’art. 29, 5 RSC, ipotesi alla quale viene estesa la previsione dell’art. 262, 1 CC. Si cita anche l’emancipazione (artt. 318, 320, 324 CC), istituto che residua solo nell’ipotesi di matrimonio del minore (art. 390 CC). Non si comprendo molto la proposta di modifica all’art. 804 CC, laddove potevano espungersi, oltre alla parola “legittimo” anche le parole “nato nel matrimonio”, che sembrano esservi state inserite con un qualche automatismo mentale, poco meditato.
L’art. 11, 3 L. 4/5/1983, n. 184 estende la possibilità di richiedere la sospensione del termine per procedere al riconoscimento anche al caso del minore di 16 anni che sia stato autorizzato ad effettuarlo. Sono previste altresì modifiche alla L. 31/5/1995, n. 218, sia in relazione all’art. 33 (dove è prevista, residualmente, l’applicazione anche della legge italiana, ma, soprattutto, si afferma che le norme (italiane) sullo stato di figlio siano di applicazione necessaria.
Viene abrogato l’art. 34 e modificato anche l’art. 35 prevedendosi che, quando la legge nazionale applicabile, non preveda l’istituto del riconoscimento, si applichi la legge italiana (in tal modo ponendo sotto una luce diversa, più attenuata, l’accertamento – necessariamente giudiziale – di cui all’art. 13, 3 L. 31/5/1995, n. 218; ma chi può sostenere come una tale applicazione residuale della legge italiana non importi accertamento giudiziale?), applicazione per altro non certo “universale”, men che meno “assoluto”, ma con effetti unicamente per l’ordinamento giuridico italiano (sorvolando come, in Stati in cui il riconoscimento ) non è considerato, la sua effettuazione può costituire fattispecie penale, neppure “leggera”, per cui il riconoscimento “in applicazione della legge italiana” potrebbe costituire “prova” in sede penale nell’altro Stato: non è di molto tempo addietro il caso della donna, norvegese, che oggetto di violenza sessuale in un certo Paese, una volta denunciata la violenza, è stata condannata a 16 mesi di carcere).
In molti casi, è prevista l’audizione da parte del giudice dei fini a partire dai 12 anni (o, anche prima, se del caso): se l’impostazione possa essere formalmente rilevante, si pensa a questi bambini 12enni chiamati a frequentare le aule giudiziarie e relativi corridoi (però, 1 giorno di vacanza!), con tanto di carrelli stracolmi di fascicoli, con cartelli e avvisi (che nessuno legge), con personale di cancelleria variamente affaccendato, con avvocati (tutti con le borse uguali), ecc., cosa che potrebbe traumatizzarli.


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