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Corte di Giustizia UE 21 giugno 2012, n. C-15/11
Per un periodo transitorio di cinque anni al massimo, a partire dall'adesione della Bulgaria all’Unione europea, le condizioni di accesso degli studenti bulgari al mercato del lavoro di un altro Stato membro non possono essere più restrittive di quelle applicabili agli studenti dei paesi terzi

Corte di Giustizia UE 21 giugno 2012, n. C-15/11
Adesione di nuovi Stati membri – Repubblica di Bulgaria – Normativa di uno Stato membro che subordina la concessione di un permesso di lavoro ai cittadini bulgari all’esame della situazione del mercato del lavoro – Direttiva 2004/114/CE – Condizioni di ammissione dei cittadini dei paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato

Comunicato Stampa Corte di Giustizia Europea n.83/12 del 21 giugno 2012
Per un periodo transitorio di cinque anni al massimo, a partire dall’adesione della Bulgaria all’Unione europea, le condizioni di accesso degli studenti bulgari al mercato del lavoro di un altro Stato membro non possono essere più restrittive di quelle applicabili agli studenti dei paesi terzi

Conclusioni dell’avvocato generale Niilo Jääskinen presentate il 1° marzo 2012 Causa C‑15/11
Adesione di nuovi Stati membri – Protocollo relativo alle condizioni e modalità d’ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea – Bulgaria – Applicabilità della direttiva 2004/114/CE – Condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato – Clausola di “standstill” – Principio di preferenza per i cittadini dell’Unione – Liceità di una normativa di uno Stato membro che subordina la concessione di un permesso di impiego ai cittadini bulgari ad un esame sistematico della situazione nel mercato del lavoro


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