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Il diritto dell’Unione non impedisce ad uno Stato membro di concedere prestazioni familiari a lavoratori distaccati o stagionali per i quali, in linea di principio, non è competente
Corte di Giustizia UE 12 giugno 2012

Corte di Giustizia UE 12 giugno 2012, (cause riunite) nn. C-611/10 e C-612/10
Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Articoli 14, punto 1, lettera a), e 14 bis, punto 1, lettera a) – Articoli 45 TFUE e 48 TFUE – Lavoro temporaneo in uno Stato membro diverso da quello sul cui territorio viene di norma svolta l’attività – Prestazioni familiari – Normativa da applicare – Possibilità di concedere prestazioni per figli a carico da parte dello Stato membro in cui viene effettuato il lavoro temporaneo, ma che non è lo Stato competente – Applicazione di una norma anticumulo di diritto nazionale che esclude tale prestazione in caso di percepimento di una prestazione equiparabile in un altro Stato

Comunicato Stampa della Corte di giustizia dell’Unione europea, 12 giugno 2012, n.74
Il diritto dell’Unione non impedisce ad uno Stato membro di concedere prestazioni familiari a lavoratori distaccati o stagionali per i quali, in linea di principio, non è competente

Conclusioni dell’Avvocato Generale Mazak, 16 febbraio 2012
Previdenza sociale – Assegni familiari – Articoli 14, paragrafo 1, lettera a), e 14bis, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71– Attività lavorativa temporanea in un altro Stato membro – Normativa da applicare – Diritto di uno Stato membro diverso dallo Stato competente di concedere assegni familiari


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