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Il diritto dell’Unione non osta alla normativa francese che vieta il rientro in Francia di cittadini di paesi terzi, titolari di un permesso di soggiorno temporaneo, in assenza di un visto di ritorno
Corte di Giustizia UE 14 giugno 2012, n. C-606/10

Sentenza della Corte di Giustizia UE 14 giugno 2012, n. C-606/10
Regolamento (CE) n. 562/2006 – Codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) – Articolo 13 – Cittadini di paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno temporaneo – Normativa nazionale che vieta il rientro di tali cittadini nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno temporaneo in assenza di un visto di ritorno – Nozione di “visto di ritorno” – Prassi amministrativa anteriore che ha autorizzato il rientro senza visto di ritorno – Necessità di misure transitorie – Insussistenza

Comunicato Stampa Corte di giustizia dell’Unione europea n.78 del 14 giugno 2012
Il diritto dell’Unione non osta alla normativa francese che vieta il rientro in Francia di cittadini di paesi terzi, titolari di un permesso di soggiorno temporaneo, in assenza di un visto di ritorno

Conclusioni dell’Avvocato Generale Verica Trstenjak, presentate il 29 novembre 2011, causa C‑606/10
Regolamento n. 562/2006 – Codice frontiere Schengen – Articolo 13 – Respingimento – Articolo 5 – Condizioni per l’ingresso nello spazio Schengen di cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo del visto – Circolare ministeriale – Rientro di cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo del visto in possesso di permesso di soggiorno temporaneo – Visto di ritorno – Transito per cittadini di paesi terzi – Certezza del diritto – Tutela del legittimo affidamento


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