MAGGIOLI EDITORE - Servizidemografici.com


Il diritto dell'Unione osta ad una normativa nazionale o regionale che riservi ai cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo un trattamento diverso da quello riservato ai cittadini dell'Unione per la distribuzione dei fondi destinati ad un sussidio per l'alloggio

Sentenza Corte di Giustizia UE 24 aprile 2012, n. C-571/10
Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia − Articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea − Direttiva 2003/109/CE − Status dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo − Diritto alla parità di trattamento per quanto riguarda la previdenza sociale, l’assistenza sociale e la protezione sociale − Deroga al principio della parità di trattamento per le misure rientranti nell’assistenza sociale e nella protezione sociale − Esclusione delle “prestazioni essenziali” dall’ambito di applicazione di tale deroga − Normativa nazionale che prevede un sussidio per l’alloggio a favore dei conduttori meno abbienti − Ammontare dei fondi destinati ai cittadini di paesi terzi determinato in proporzione ad una media ponderata diversa − Rigetto di una domanda di sussidio per l’alloggio a motivo dell’esaurimento dello stanziamento destinato ai cittadini di paesi terzi

Conclusioni dell’avvocato generale Yves Bot presentate il 13 dicembre 2011, Causa C‑571/10
Direttiva 2000/43/CE – Attuazione del principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica − Direttiva 2003/109/CE − Status dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo – Diritto alla parità di trattamento con riguardo alle prestazioni sociali, all’assistenza sociale e alla protezione sociale, quali definite dalla legislazione nazionale – Facoltà degli Stati membri di limitare la parità di trattamento in materia di assistenza e protezione sociale alle prestazioni essenziali – Rigetto di una domanda di sussidio casa – Motivo del rigetto – Esaurimento dei fondi destinati ai cittadini di paesi terzi

Comunicato Stampa Corte di giustizia dell’Unione europea, 24 aprile 2012, n.48/12
L’Unione riconosce il diritto alla parità di trattamento dei beneficiari di un sussidio per l’alloggio volto a garantire un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti


www.servizidemografici.com