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Extraue, per assunzioni necessaria valutazione preventiva del PDS

In assenza dell’annuale decreto flussi che regolamenta gli ingressi in Italia di cittadini residenti all’estero, i canali consentiti per l’avviamento di extracomunitari sono al momento tre: la ricerca di lavoratori regolari già presenti in Italia, le disposizioni speciali dell’articolo 27 del Testo unico (lavoratori a elevata professionalità) e il decreto flussi per i lavoratori stagionali che sarà emanato a breve.

L’assunzione di extracomunitari già presenti in Italia passa necessariamente dalla verifica del permesso di soggiorno (PDS). Sono numerosi quelli che consentono il lavoro subordinato.

Oltre al PDS per lavoro subordinato non stagionale” che consente lo svolgimento del lavoro dipendente fino alla scadenza in esso indicata, con la possibilità di rinnovo a determinate condizioni (proseguimento del lavoro, nuovo lavoro, ecc.), esistono altri permessi di soggiorno che pur essendo stati rilasciati per motivazioni diverse consentono lo svolgimento di lavoro dipendente.

È il caso ad esempio di quello per lavoro autonomo, per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del lavoratore e per motivi umanitari. Stesso vale per l’integrazione del minore che si trovi nelle condizioni di cui all’articolo 32 del TU (minori stranieri non accompagnati ammessi a progetti d’integrazione sociale e civile gestiti da enti pubblici o privati con rappresentanza nazionale) e per i quali il Comitato per i minori stranieri abbia espresso parere favorevole.

Ma anche, asilo politico, motivi umanitari, e studio, quest’ultimo per un massimo di 1040 ore annuali.

Nessuna attività lavorativa è invece consentita ai titolari di permesso per motivi di turismo, per cure mediche e per motivi religiosi. Chiunque ne possieda uno e svolga anche lavoro subordinato si trova in una condizione di illegalità.

 

 


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