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Decreto semplificazioni: più veloci le procedure per gli immigrati stagionali

La bozza del decreto semplificazioni, che sarà esaminata nel prossimo Consiglio dei ministri, prevede modifiche anche al testo unico immigrazione nella parte che riguarda le procedure di assunzione dall’estero di lavoratori stagionali.
Oggi, in base all’art. 24, comma 2, del testo unico, quando il datore di lavoro presenta domanda di nulla osta per l’assunzione di un lavoratore straniero dall’estero, lo sportello unico per l’immigrazione, rilascia comunque l’autorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza maturato, decorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e non oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro.
Secondo quando anticipa l’agenzia il Velino, il decreto allo studio prevede che qualora lo sportello unico, decorsi i venti giorni, non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si intende accolta qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato l’anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente; il lavoratore stagionale nell’anno precedente abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo.
L’altra modifica prevede che, fermo restando il limite di nove mesi della durata del soggiorno per lavoro, la durata dell’autorizzazione al lavoro stagionale originariamente concessa può essere prorogata in caso di nuova opportunità di lavoro offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro. L’autorizzazione potrà inoltre essere concessa anche a più datori di lavoro, oltre al primo, che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro successivi e sarà rilasciata a ciascuno di essi, ancorché il lavoratore, a partire dal secondo rapporto di lavoro, si trovi legittimamente presente nel territorio nazionale in ragione dell’avvenuta instaurazione del primo rapporto di lavoro.
In tali casi il lavoratore sarà esonerato dall’obbligo di rientro nel suo Paese di provenienza per il rilascio di ulteriore visto da parte dell’autorità consolare e la validità del permesso di soggiorno per lavoro stagionale si intenderà automaticamente prorogata (per un periodo complessivo massimo di nove mesi) fino alla scadenza del nuovo rapporto.


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