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Accesso ai documenti amministrativi. Non può richiedersi la prova di documenti ritenuti a suo tempo formati. Inoltre, i documenti amministrativi costituiscono un “bene comune”

In materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, il Consiglio di Stato, Sez. 4^, sent,. n. 3267 del 13/6/2013 ha ribadito come l’accesso documentale è rivolto a ottenere documenti esistenti e in possesso della pubblica amministrazione (da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 12.2.2013 n. 846; Cons. Stato, sez. IV, 30.7.2012, n. 4316, dove si dichiara inammissibile l’istanza con la quale si chiede all’amministrazione non l’ostensione di atti già esistenti in rerum natura, ma un’attività di elaborazione e formazione di nuovi documenti, che non può essere pretesa in sede di accesso).
Ne deriva che tale pretesa (di elaborazione e formazione di nuovi documenti) non può essere invocata, allorché lo stesso interessato non chieda l’esibizione di documenti di cui sia certa l’esistenza, ma intende provare l’esistenza di documenti che egli afferma essere stati a suo tempo formati, atteso che, agendo diversamente ed ammettendo una richiesta di esibizione di documenti non corredata con la prova dell’esistenza delle notizie riferibili all’interesse di cui l’istante è titolare, in essi contenute, essa si trasformerebbe in un inammissibile strumento di controllo sull’attività stessa (Cons. Stato, sez. IV, 10.12.2009 n. 7725). La scienza dell’amministrazione, e quindi i documenti che la rappresentano, non sono detenuti ad uso proprio, ma rappresentino un bene fruibile dalla collettività, secondo la disciplina del diritto d’accesso stesso.
Per cui, la reiterazione in sé di una istanza di accesso, ove non acquisti un contenuto pretestuoso o contrario alla legge stessa (come nel caso esaminato da Cons. Stato, sez. IV, 12.12.2013 n. 846), non è illegittima, qualora rientri nello schema normativo individuato dalla giurisprudenza consolidata in tema (la quale ammette la salvezza del diritto dell’interessato a reiterare l’istanza di accesso ed a pretendere riscontro alla stessa in presenza di fatti nuovi sopravvenuti, non rappresentati nell’originaria istanza o anche a fronte di una diversa prospettazione dell’interesse giuridicamente rilevante; cfr.: Cons. Stato, sez . V, 12.3.2009 n. 1429; Cons. Stato, sez. V, 2.2.2010 n. 442; Cons. Stato, sez. V, 2.2.2010 n. 442; Cons. Stato, sez. IV, 6.6.2011, n. 3403).


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