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Donazione del corpo a fini di studio e ricerca scientifica

Il 25/6/2013, la XII Commissione “Affari sociali” della Camera dei deputati a avviato la discussione sul 2 P.d.L., abbinati, AC 100 ed AC 702, entrambi in materia di destinazione, post mortem, dei cadaveri a fini di scienza e ricerca scientifica.
La prima, in materia di consenso, prevede (art. 2) che la volontà di donazione sia espressa “in modo chiaro e inequivocabile, per iscritto, e devono mostrare di conoscere con chiarezza l’uso che si farà del loro corpo, sottoscrivendo anche se desiderano essere tumulati o cremati al termine dell’attività di studio, di ricerca scientifica o di formazione”, volontà suscettibili di revoca in qualsiasi momento.
La seconda, sempre in materia di consenso, prevede (art. 3) che “1. L’utilizzo del corpo umano e dei tessuti post mortem avviene mediante una dichiarazione di utilizzo del corpo post mortem redatta nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata. Una copia di tale dichiarazione deve essere consegnata al centro di riferimento competente per territorio di cui all’articolo 4 o all’azienda sanitaria di appartenenza, cui spetta comunque l’obbligo di consegnarla al suddetto centro di riferimento. 2. È fatto obbligo al centro di riferimento di cui all’articolo 4 di comunicare all’ufficio di stato civile del comune di residenza del disponente del corpo il contenuto della dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo. L’ufficio di stato civile procede all’iscrizione del disponente del corpo in un apposito elenco speciale. Inoltre, l’art. 5 considera la restituzione del corpo, regolando anche (comma 2) gli aspetti concernenti l’onerosità: “ 2. Gli oneri per il trasporto della salma dal momento del decesso fino alla sua restituzione, le spese relative alla tumulazione, nonché le spese per l’eventuale cremazione, sono a carico delle istituzioni in cui hanno sede i centri che l’hanno presa in consegna, entro il limite massimo di spesa di cui all’articolo 8, comma 1.”


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