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Proposta di legge n. 4229
Modifica all'art.3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18/6/1931, n.773, in materia di durata di validità della carta d'identità, nonché disposizioni in materia di iscrizione degli stranieri nell'anagrafe della popolazione residente

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato LUCIANO DUSSIN

Modifica all’articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di durata di validità della carta d’identità, nonché disposizioni in materia di iscrizione degli stranieri nell’anagrafe della popolazione residente

Presentata il 29 marzo 2011

Onorevoli Colleghi! — La legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante disposizioni in materia di ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, e il nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, disciplinano, tra l’altro, la procedura da seguire per l’iscrizione dello straniero nell’anagrafe della popolazione residente. Lo straniero, una volta iscritto nell’anagrafe della popolazione residente, nel caso in cui debba procedere alla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, ha quale unico obbligo l’onere di presentare, entro sessanta giorni, una dichiarazione di dimora abituale nel comune, corredata del permesso di soggiorno e dell’istanza di rinnovo.
Lo straniero, una volta iscritto nell’anagrafe della popolazione residente, è legittimato, ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a richiedere la carta d’identità, la cui durata di validità è totalmente «slegata» dalla durata del permesso di soggiorno: infatti oggi essa ha una validità di dieci anni.
Con la presente proposta di legge si intende interviene sulla normativa riguardante il rilascio della carta d’identità, prevedendo, per gli stranieri, che la durata di validità della carta d’identità sia «indissolubilmente» legata a quella del permesso di soggiorno. Ciò consente alle Forze di polizia, che svolgono attività di controllo e di prevenzione del territorio, di «percepire», con immediatezza, se la persona straniera fermata sia legalmente soggiornante nel territorio dello Stato.
La presente proposta di legge, infatti, ha come obiettivo quello di dare ulteriori strumenti agli organi di pubblica sicurezza allo scopo di consentire un maggiore controllo e una più costante vigilanza del territorio. Tali controllo e vigilanza si esercitano anche attraverso la repressione di ogni tipo di utilizzo illegittimo da parte dello straniero dell’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente. Pertanto, si stabilisce che lo straniero, allo scadere dell’iscrizione nell’anagrafe, stante la scadenza del permesso di soggiorno, e trascorsi sessanta giorni, in caso di inerzia, ove cioè non abbia proceduto a un rinnovo della dichiarazione di dimora abituale nel comune, sia cancellato d’ufficio. La cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente non avverrà più impegnando risorse e mezzi ai fini del «rintraccio» o della «notifica» del provvedimento di cancellazione, ma sarà effettuata d’ufficio, per effetto del decorso del termine stabilito. Con questa modifica è lo straniero che si deve rendere parte diligente nel procedimento amministrativo, avendo altresì l’onere di comprovare ogni sei mesi la pendenza del procedimento amministrativo di rinnovo del permesso di soggiorno.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica all’articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773).

1. Il secondo comma dell’articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«La carta di identità ha durata di dieci anni per i cittadini italiani; per gli stranieri la durata è identica a quella del permesso di soggiorno o al permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Le carte di identità devono essere munite della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono».

Art. 2.

(Disposizioni in materia di iscrizione degli stranieri nell’anagrafe della popolazione residente).

1. Gli stranieri sono iscritti nell’anagrafe della popolazione residente, disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, per un periodo corrispondente alla durata del permesso di soggiorno. Entro sessanta giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno o del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, gli stranieri hanno l’obbligo di presentare una dichiarazione di dimora abituale nel comune corredata dell’istanza di rinnovo e del permesso di soggiorno scaduto. L’ufficiale di anagrafe provvede all’aggiornamento della scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore.

2. L’ufficiale di anagrafe, decorsi i termini di cui al comma 1, se non è pervenuta la dichiarazione di dimora abituale corredata dell’istanza di rinnovo e del permesso di soggiorno scaduto, cancella d’ufficio lo straniero dall’anagrafe della popolazione residente, dandone comunicazione al questore.

 

3. L’ufficiale di anagrafe procede alla cancellazione d’ufficio dello straniero dall’anagrafe della popolazione residente, dandone comunicazione al questore, se l’interessato non deposita, decorsi sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, secondo periodo, il permesso di soggiorno rinnovato ovvero un documento comprovante la pendenza del procedimento amministrativo relativo al rinnovo del permesso di soggiorno. Tale adempimento deve essere ripetuto allo scadere di ogni semestre fino al rilascio del permesso di soggiorno rinnovato.
4. Il Governo provvede, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare le modifiche necessarie agli articoli 7 e 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e successive modificazioni, al fine di adeguarli a quanto disposto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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