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Stranieri e protezione internazionale: che accade se è richiesta 2 volte in Stati diversi?

Il T.A.R. per la regione Lazio, sede di Roma, Sez. 2^-quater, sent. n. 5784 del 1/7/2011, ha dovuto affrontare la questione di una persona, cittadina di Stato terzo, che ha richiesto in Italia, in relazione ad una propria posizione soggettiva, il riconoscimento della protezione internazionale, risultato, nel corso del procedimento,a vere già richiesto il medesimo riconoscimento in altro Stato, e per cui, a seguito di tale accertamento, era stato disposto il trasferimento in tale Stato.
Il T.A.R. ha affermato che peculiare condizione clinica dello straniero che proponga in Italia una domanda diretta al riconoscimento della protezione internazionale, seppur verificata l’antecedente proposizione di analoga istanza in altro Stato estero, non legittima tout court il trasferimento del richiedente in detto Stato per la disamina della sua domanda di protezione, necessitando, per converso, un’analisi della peculiare situazione evidenziata.
È illegittimo per violazione e falsa applicazione dell’art. 3, 2, Regolamento (CE) n. 343/2003, il provvedimento con cui la competente Autorità italiana, ricevuta una domanda diretta al riconoscimento della protezione internazionale e verificato, attraverso il riscontro delle impronte digitali nel sistema EURODAC, che lo stesso ricorrente aveva già presentato analoga istanza in Cecoslovacchia, disponga il trasferimento dello straniero nel menzionato Stato estero per la disamina della sua domanda di protezione, quando, come nel caso, limitatasi ad affermare che la Repubblica Ceca è un paese terzo sicuro e che non si ravvisano particolari motivi che potrebbero indurre l’Italia ad assumere la competenza ai sensi dell’art. 3, 2 Regolamento (CE) n. 343/2003, non tenendo conto della peculiare situazione del ricorrente connessa alle gravi condizioni di salute evidenziate dalla documentazione medica prodotta agli atti.


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