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Procedure per il collocamento di minori stranieri non accompagnati

Sintesi

La circolare con le procedure operative è stata definita dal Comitato di coordinamento nella riunione del 17 maggio. Il 18 maggio, con decreto del Commissario delegato per l’emergenza Nord Africa, è stato nominato Soggetto attuatore per l’assistenza dei minori non accompagnati il Direttore generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

I minori stranieri non accompagnati sono minori che si trovano in Italia senza i genitori o altri adulti legalmente responsabili della loro assistenza. Anche se sono entrati in Italia clandestinamente non possono essere allontanati dal nostro Paese e sono titolari di tutti i diritti garantiti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989.

Le procedure. Il minore che arriva in territorio italiano viene identificato dalle Autorità di pubblica sicurezza, che fanno un primo accertamento dell’età e ne segnalano la presenza al Soggetto attuatore, al Comitato per i minori stranieri, al Tribunale per i minorenni e al Giudice Tutelare. Se non riescono ad individuare una struttura per l’accoglienza nel distretto di appartenenza, le Autorità di pubblica sicurezza richiedono al Comitato per i minori stranieri, tramite il Soggetto attuatore, di indicare le strutture alle quali possono rivolgersi per una prima accoglienza. Queste “strutture ponte” saranno state preventivamente censite su tutto il territorio nazionale dal Soggetto attuatore in accordo con Anci. Si tratta di strutture che si faranno carico solo della prima fase dell’accoglienza, in attesa di trasferire i minori nelle strutture che li ospiteranno fino al raggiungimento della maggiore età.

Una volta individuata la “struttura ponte” le Autorità di pubblica sicurezza si occupano del trasferimento dei minori segnalandone i nominativi ai Servizi sociali territoriali del Comune dove si trova la struttura, al Tribunale dei minorenni e al Giudice tutelare.

Entro un massimo di 30 giorni il Sindaco, o un suo delegato, procede a:

Una volta ultimate le procedure il Sindaco, o un delegato, segnala i minori al Comitato per i minori stranieri, tramite il Soggetto attuatore. Il Comitato indica quindi le comunità di accoglienza che hanno disponibilità di posti. E’ la “struttura ponte” ad assicurare il trasferimento nei tempi e modi concordati con i Comuni di destinazione.

Una volta arrivato il minore viene preso in carico dai servizi sociali che avviano tutte le procedure previste dalla legge, aggiornano il Comitato per i minori stranieri, il Soggetto attuatore, il Tribunale per i minorenni e il Giudice tutelare territorialmente competenti.

I costi dell’accoglienza, sia nelle “strutture ponte” sia nelle strutture definitive vengono rendicontati dal Soggetto attuatore al Commissario delegato e sono coperti con le risorse stanziate dall’ordinanza n. 3933 del 13 aprile 2011.

Compiti del Comitato per i minori stranieri:

Compiti del Soggetto attuatore:

Fonte: www.protezionecivile.gov.it

Vedi anche:
Procedure per il collocamento di minori stranieri non accompagnati


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