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La Corte si pronuncia sulla registrazione, negli atti di stato civile di uno Stato membro, dei nomi e dei cognomi di cittadini dell’Unione

Corte di Giustizia UE 12 maggio 2011, n. C-391/09
Cittadinanza dell’Unione – Libertà di circolazione e di soggiorno negli Stati membri – Principio di non discriminazione in base alla nazionalità – Artt. 18 TFUE e 21 TFUE – Principio di parità di trattamento fra le persone senza distinzioni di razza o di origine etnica – Direttiva 2000/43/CE – Normativa nazionale che impone la registrazione dei nomi e dei cognomi delle persone fisiche negli atti di stato civile in una forma che rispetti le regole di grafia proprie della lingua ufficiale nazionale

Comunicato Stampa Corte di giustizia dell’Unione europea 12/5/2011 n. 45/11
La Corte si pronuncia sulla registrazione, negli atti di stato civile di uno Stato membro, dei nomi e dei cognomi di cittadini dell’Unione

Conclusioni Avvocato Generale 16/12/2010 n. C-391/09
Cittadinanza dell’Unione − Principio di non discriminazione in base alla nazionalità − Libertà di circolazione e di soggiorno − Artt. 12 CE e 18 CE − Principio di parità di trattamento tra le persone senza distinzione di razza o di origine etnica − Direttiva 2000/43 − Normativa di uno Stato membro che impone la trascrizione dei nomi e dei cognomi delle persone con utilizzazione esclusiva dei caratteri della lingua ufficiale di detto Stato negli atti di stato civile redatti da quest’ultimo − Trascrizione dei nomi e dei cognomi di persone originarie di un altro Stato membro


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