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Attacco alla produzione di penne! Il contrassegno grafico a generazione elettronica. Circolare dell’Agenzia per l'Italia Digitale.

L’art. 23-ter, 5 C.A.D., D. Lgs. 7/3/2005, n. 82 (quale sostituito dall’art. 9, 1, del D.-L. 18 ottobre 2012, n. 179, convert. in L. 17/12/2012, n 221), prevede che: “ … 5. Sulle copie analogiche di documenti amministrativi informatici può essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con linee guida dell’Agenzia per l’Italia digitale, tramite il quale è possibile ottenere il documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. I programmi software eventualmente necessari alla verifica sono di libera e gratuita disponibilità. …” L’Agenzia per l’Italia Digitale, con circolare n. 62 del 30/4/2013Linee guida per il contrassegno generato elettronicamente ai sensi dell’art. 23-ter, comma 5 del CAD.”, ha definito le modalità tecniche di generazione, apposizione e verifica del contrassegno riportato elettronicamente che può sostituire, a tutti gli effetti di legge, la firma autografa in un’ottica di progressiva dematerializzazione dell’intero sistema di gestione documentale.

ALLEGATO
Circolare Agenzia per l’Italia Digitale 30/4/2013 n. 62
Linee guida per il contrassegno generato elettronicamente ai sensi dell’articolo 23-ter, comma 5 del CAD


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