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Immigrazione, protezione temporanea per rilevanti esigenze umanitarie

Presentazione

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, – d’intesa con i Ministri degli Esteri, dell’Interno, della Economia e finanze, del Lavoro e delle Politiche sociali; verificata la possibilità di adottare, anche in deroga alle disposizioni dell’art. 20 del Decreto legislativo 25/7/1998 (e successive modificazioni) recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», misure di protezione temporanea per rilevanti esigenze umanitarie in occasione di eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all’Unione europea, – ha emanato il Decreto, che stabilisce le misure di protezione temporanea a favore dei cittadini stranieri immigrati dai Paesi del Nord Africa.

Il Decreto è stato pubblicato nella GU n. 81 dell’8 aprile 2011.

Questi i punti di maggiore spicco:

Definizione delle misure umanitarie di protezione temporanea da assicurarsi nel territorio dello Stato a favore di cittadini appartenenti ai Paesi nord-africani, affluiti nel territorio nazionale dall’1° gennaio 2011 alla mezzanotte del 5 aprile 2011 (art. 1).
Tali cittadini sono inviati, se necessario, presso strutture di primo soccorso, individuate e realizzate sul territorio nazionale.

Il permesso di soggiorno non può essere rilasciato qualora l’interessato:

– a) sia entrato nel territorio nazionale prima del 1° gennaio o successivamente alla data del presente decreto; – b) appartenga ad una delle categorie socialmente pericolose (vedi art. 1 della legge 27/12/1956, n. 1423, come sostituito dell’art. 2 della legge 3/8/1988, n. 327, ed l’art. 1 della legge 31/5/1965, n. 575, come sostituito dall’art. 13 della legge 13/9/1982, n. 646); – sia destinatario di un provvedimento di espulsione, notificato prima dell’1° gennaio 2011; – risulti denunciato per uno dei reati di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell’interessato, ovvero risulti che sia stata applicata nei suoi confronti una misura di prevenzione, ovvero sia stato condannato per uno dei reati citati.

Il permesso di soggiorno consente all’interessato, titolare di un documento di viaggio, la libera circolazione nei Paesi dell’Unione europea, conformemente alle previsioni della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14/6/1995 e della normativa comunitaria.

Il rilascio del permesso di soggiorno è a titolo gratuito e la consegna presso le questure avviene con specifiche procedure d’urgenza, da concordare con il Ministero dell’economia e delle finanze.

Nei confronti dello straniero, al quale non è stato rilasciato o è stato revocato il permesso di soggiorno, sono disposti il respingimento o l’espulsione. L’espulsione è disposta con l’accompagnamento immediato alla frontiera, se emerge il rischio che l’interessato possa sottrarsi all’effettivo rimpatrio (art. 2).

Le misure di assistenza in favore dei cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa, ai quali è rilasciato il permesso di soggiorno, sono definite d’intesa con le regioni interessate (art. 3).

Gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate, per motivi di urgenza, fino alla data del presente decreto, finalizzate all’attuazione degli interventi previsti dal presente decreto, sono convalidati.

Infine, quanto agli oneri conseguenti all’attuazione del presente decreto, si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente a valere sul fondo di cui all’art. 45 del decreto legislativo 25/7/1998, n. 286 (art. 4).

(fonte: http://www.governo.it)


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